MILITARY STORY

Ordinamento del Regio Esercito. Legge 368/40

Legge 9 maggio 1940, n. 368.
Ordinamento del regio esercito.

Settore: Normativa nazionale
Materia: 46. Forze armate e Polizia
Capitolo: 46.5 esercito
Data: 09/05/1940
Numero: 368

 


Sommario
Art. 1.      Il regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale
Art. 2.      Il regio esercito è costituito dal seguente personale militare
Art. 3.      Il regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi
Art. 4.      Il regio esercito metropolitano è così ordinato
Art. 5.  [8]
Art. 6.      Lo stato maggiore è costituito
Art. 7.      Gli istituti militari sono i seguenti
Art. 8.      L’arma dei carabinieri reali comprende
Art. 9.      L’arma di fanteria comprende
Art. 10.      L’arma di cavalleria comprende
Art. 11.      L’arma di artiglieria comprende
Art. 12.      L’organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell’arma di artiglieria è il seguente
Art. 13.      L’organico degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria è il seguente
Art. 14.      L’arma del genio comprende
Art. 15.      L’organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell’arma del genio è il seguente
Art. 16.      L’organico degli ufficiali del servizio tecnico del genio è il seguente
Art. 17.      La guardia alla frontiera comprende
Art. 18.      Gli ufficiali generali assegnati ai comandi di guardia alla frontiera di corpo d’armata sono compresi negli organici di cui all’art. 5
Art. 19.      Il corpo automobilistico comprende
Art. 20.  [17]
Art. 21.  [19]
Art. 22.      Il servizio sanitario comprende
Art. 23.      L’organico degli ufficiali del servizio sanitario è il seguente
Art. 24.  [20]
Art. 25.  [21]
Art. 26.      Il servizio di amministrazione ha il seguente organico di ufficiali
Art. 27.      Il servizio veterinario ha il seguente organico di ufficiali
Art. 28.      Il servizio dei centri rifornimento quadrupedi comprende un numero vario di centri rifornimento quadrupedi e di squadroni di rimonta; tale numero è stabilito dal […]
Art. 29.  [23]
Art. 30.      I distretti militari sono 116
Art. 31.      I tribunali militari sono
Art. 32.      I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono
Art. 33.  Ufficio amministrazione dei personali militari vari
Art. 34.      Il reparto autonomo “Giacomo Medici” ha in forza effettiva tutti i sottufficiali, graduati e militari di truppa del regio esercito in servizio nella capitale presso […]
Art. 35.      Le bande militari, compresa quella dei carabinieri reali, sono venti. Una di esse è assegnata al battaglione “guardia reale albanese” di cui al n. 8 dell’art. 9
Art. 36.      Il servizio dei trasporti militari territoriali comprende
Art. 37.      La circoscrizione militare territoriale è fissata con decreto reale, udito il consiglio dei ministri
Art. 38.      La suddivisione delle varie armi, unità o corpi in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti […]
Art. 39.      La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di ciascuna arma, corpo o servizio tra i vari enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita […]
Art. 40.      Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dalla presente legge comprendono tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti […]
Art. 41.      I principi reali sono sempre considerati in aumento alle tabelle organiche previste dalla presente legge
Art. 42.      Gli ufficiali di complemento non sono compresi negli organici stabiliti dalla presente legge
Art. 43.      Il ministro per la guerra ha facoltà di trattenere alle armi, a domanda, per il periodo di un anno, i sottotenenti di complemento dal giorno in cui abbiano compiuto il […]
Art. 44.      Il numero degli ufficiali in servizio a norma del precedente art. 43 non deve essere superiore a 1500
Art. 45.      Il ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei […]
Art. 46.      L’organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento, costituzione e trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni […]
Art. 47.      Il ministro per la guerra è autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori organico e delle categorie in congedo detti ufficiali […]
Art. 48.      I ruoli di mobilitazione delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico saranno gradualmente […]
Art. 49.      Il ruolo degli ufficiali maestri di scherma, il cui organico è di 150 sottotenenti maestri di scherma, è ad esaurimento: in esso non possono essere fatte ulteriori […]
Art. 50.      L’organico del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile, istituito sotto la data del 2 luglio 1934 è il seguente
Art. 51.      Gli organici dei ruoli degli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano, di cui agli articoli 9, 10, 12 e 15, saranno raggiunti gradualmente, entro l’anno […]
Art. 52.      E’ sanzionata la costituzione dei seguenti enti, compresi fra quelli stabiliti dalla presente legge, dalla data a fianco di ciascuno indicata
Art. 53.      La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940 – XVIII

 

§ 46.5.4 – Legge 9 maggio 1940, n. 368. [1]

Ordinamento del regio esercito.

(G.U. 15 maggio 1940, n. 113, S.O.)

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

     Il regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

     La parte metropolitana, anche se dislocata nel territorio dell’Africa italiana o dei possedimenti, è alla dipendenza del ministero della guerra, il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l’impiego, del ministero dell’Africa italiana, che vi provvede con i bilanci dei dipendenti governi.

     Nella presente legge viene considerata soltanto l’organizzazione della parte metropolitana; l’organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre disposizioni.

 Art. 2.

     Il regio esercito è costituito dal seguente personale militare:

     a) ufficiali;

     b) sottufficiali;

     c) truppa.

     A) UFFICIALI.

     La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

     Primo maresciallo dell’impero.

     Ufficiali generali:

     Maresciallo d’Italia;

     Generale d’armata;

     Generale di corpo d’armata;

     Generale di divisione; tenente generale;

     Generale di brigata; maggiore generale.

     Il grado di maresciallo d’Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

     Il grado di generale d’armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell’esercito, o per azioni compiute in guerra.

     In pace possono essere designati per il comando di una armata in guerra generali di corpo d’armata in servizio permanente.

Ufficiali superiori:

  • Colonnello;
  • Tenente colonnello;
  • Maggiore.

Ufficiali inferiori:

  • Capitano.
  • Ufficiali subalterni:
  • Tenente;
  • Sottotenente; maestro direttore di banda; maestro di scherma.

     B) SOTTUFFICIALI.

     La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

     Aiutante di battaglia;

     Maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d’alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);

     Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;

     Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali.

     Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.

     C) TRUPPA.

     La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:

     Caporal maggiore, appuntato dei carabinieri reali;

     Caporale, carabiniere;

     Appuntato;

     Soldato, allievo carabiniere.

  Art. 3.

     Il regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

     1) stato maggiore;

     2) istituti militari;

     3) arma dei carabinieri reali;

     4) arma di fanteria;

     5) arma di cavalleria;

     6) arma di artiglieria e servizio tecnico di artiglieria [2] ;

     7) arma del genio e servizio tecnico del genio [3] ;

     8) guardia alla frontiera;

     9) corpo automobilistico e servizio tecnico della motorizzazione [4] ;

     10) servizio chimico [5] ;

     11) servizio sanitario;

     12) servizio di commissariato;

     13) servizio di amministrazione;

     14) servizio veterinario;

     15) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;

     16) servizio dei depositi cavalli stalloni;

     17) servizio geografico [6] ;

     18) distretti militari;

     19) tribunale supremo militare; tribunali militari;

     20) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

     21) enti vari.

     La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli.

     Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all’atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessità unità delle diverse armi, corpi e servizi. Tali unità vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.

     La costituzione di dette unità è stabilita con decreto reale, su proposta del ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze.

     Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del regio esercito.

  Art. 4.

     Il regio esercito metropolitano è così ordinato:

     un comando del corpo di stato maggiore;

     sei comandi di armata;

     diciotto corpi d’armata;

     un corpo d’armata autotrasportabile;

     un corpo d’armata corazzato;

     un corpo d’armata celere;

     un comando superiore delle truppe alpine [7] ;

     cinquantaquattro divisioni di fanteria;

     due divisioni motorizzate;

     tre divisioni corazzate;

     cinque divisioni alpine;

     tre divisioni celeri;

     un comando truppe di Zara con deposito misto;

     un comando truppe dell’Elba con deposito misto;

     sedici comandi di difesa territoriale;

     ventotto comandi di zona militare.

     Le grandi unità comprendono:

     un comando di grande unità (comando di corpo d’armata, comando di corpo d’armata autotrasportabile, comando di corpo d’armata corazzato, comando di corpo d’armata celere, comando di divisione di fanteria, comando di divisione motorizzata, comando di divisione corazzata, comando di divisione alpina, comando di divisione celere);

     truppe e servizi in misura variabile.

     Uno dei diciotto comandi di corpo di armata assume la denominazione di comando superiore delle truppe in Albania.

     Ai comandi predetti sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori i quali sono compresi nelle tabelle organiche di cui agli articoli seguenti.

     Le truppe ed i servizi costituenti ciascuna grande unità sono stabiliti dal ministero della guerra.

Art. 5. [8]

     L’organico degli ufficiali generali è il seguente:

Generali di corpo d’armata

N.

35

Generali di divisione

92

Generali di divisione dei carabinieri reali

4

Tenenti generali del servizio di artiglieria (di cui uno è direttore superiore del servizio)

4

Tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio)

1

Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)

1

Tenente generale medico

1

Tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato)

1

Generali di brigata

165

Generali di brigata dei carabinieri reali

8

Generale di brigata del corpo automobilistico

1

Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria

6

Maggiori generali del servizio tecnico del genio

2

Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione

2

Maggiori generali medici

7

Maggiori generali commissari

2

     Fra i 35 generali di corpo l’armata sono compresi sei generali di corpo d’armata comandanti designati d’armata preposti ai sei comandi di armata di cui all’art. 4 della presente legge nonché il capo di stato maggiore generale, il capo di stato maggiore dell’esercito e l’ispettore dell’arma di fanteria, quando siano generali di corpo d’armata o generali designati per il comando d’armata.

     Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoperti di una delle seguenti cariche:

  •      direttore generale del genio nel ministero della guerra;
  •      direttore generale del genio militare nel ministero della marina;
  •      direttore dell’istituto geografico militare;
  •      direttore del servizio chimico;
  •      membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

     L’impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella, approvata con decreto reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonché quelle sotto indicate:

     a) primo aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;

     b) aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;

     c) primo aiutante di campo generale di sua altezza reale il Principe ereditario;

     d) comandante generale dell’arma dei carabinieri reali;

     e) comandante generale della regia guardia di finanza;

     f) presidente del tribunale supremo militare;

     g) ispettore della fanteria e generale addetto all’ispettorato della fanteria;

     h) ispettore dell’artiglieria e generali addetti all’ispettorato della artiglieria;

     i) ispettore del genio e generale addetto all’ispettorato del genio;

     l) ispettore delle truppe alpine;

     m) ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;

     m) generali per incarichi vari determinati dal ministro per la guerra;

     o) generali assegnati alla parte coloniale del regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall’amministrazione della guerra.

Capo II

STATO MAGGIORE

  Art. 6.

     Lo stato maggiore è costituito:

     da un corpo di stato maggiore, formato dagli ufficiali di stato maggiore;

     da un servizio di stato maggiore, formato dagli ufficiali in servizio di stato maggiore.

     Il comando del corpo di stato maggiore è retto dal capo di stato maggiore del regio esercito che è coadiuvato da:

     a) un sottocapo di stato maggiore del regio esercito (comandante in 2ª del corpo di stato maggiore);

     due generali capi reparto;

     un generale addetto;

     b) un sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale;

     un generale addetto allo stato maggiore per la difesa territoriale.

     L’organico degli ufficiali del corpo di stato maggiore è il seguente:

Colonnelli N. 48

Tenenti colonnelli N. 178

Totale N. 226.

     Per gli ufficiali in servizio di stato maggiore (tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli) non esiste organico fisso.

     Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e sono compresi nella tabella organica dell’arma rispettiva.

Capo III

ISTITUTI MILITARI

 Art. 7.

     Gli istituti militari sono i seguenti:

     1) scuole militari;

     2) regia accademia di fanteria e di cavalleria;

     3) regia accademia di artiglieria e del genio;

     4) scuola di applicazione di fanteria;

     5) scuola di applicazione di cavalleria;

     6) scuola di applicazione di artiglieria e del genio;

     7) scuola di applicazione di sanità;

     8) scuole centrali;

     9) scuola centrale di alpinismo;

     10) scuola di tiro di artiglieria;

     11) istituto superiore di guerra;

     12) istituto superiore tecnico di artiglieria [9] ;

     13) istituto superiore delle trasmissioni;

     14) scuole allievi ufficiali di complemento;

     15) scuole allievi sottufficiali.

     Il numero delle scuole militari, delle scuole allievi ufficiali di complemento, delle scuole allievi sottufficiali, delle scuole centrali, nonchè l’ordinamento di ciascun istituto militare e i loro eventuali raggruppamenti sono stabiliti per decreto reale su proposta del ministro per la guerra di concerto con il ministro per le finanze.

     Agli istituti militari sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi, corpi e servizi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche della presente legge.

     All’insegnamento di materie militari si provvede con insegnanti delle scuole civili governative ai quali, qualora le prestazioni, avuto riguardo agli obblighi di orario, non consentano il contemporaneo insegnamento presso le scuole od istituti militari e gli istituti medi di appartenenza, sono applicabili le disposizioni del primo e terzo comma dell’art. 31 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e degli articoli 28 e 150 del regolamento approvato con regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

Capo IV

ARMA DEI CARABINIERI REALI

 Art. 8.

     L’arma dei carabinieri reali comprende:

     1° il comando generale dell’arma dei carabinieri reali;

     2° tre divisioni carabinieri reali;

     3° un comando superiore dei carabinieri reali d’Albania;

     4° sette brigate carabinieri reali;

     5° ventotto legioni territoriali carabinieri reali;

     6° una scuola centrale carabinieri reali, compresa fra le scuole centrali di cui al n. 8 dell’art. 7;

     7° una legione allievi carabinieri reali;

     8° un gruppo squadroni carabinieri reali;

     9° quattro battaglioni carabinieri reali;

     10° un gruppo carabinieri reali delle isole italiane dell’Egeo;

     11° uno squadrone carabinieri reali guardie del Re e Imperatore;

     12° una banda dell’arma dei carabinieri reali.

     La suddivisione delle unità suddette in minori unità ed il numero di queste sono stabiliti dal ministro per la guerra di concerto con il ministro per l’interno.

     L’organico degli ufficiali dell’arma dei carabinieri reali è il seguente:

     Ufficiali generali:

Generali di divisione dei carabinieri reali N. 4

Generali di brigata dei carabinieri reali N. 8

Totale N. 12

     Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all’art. 5.

     Ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnelli N. 36

Tenenti colonnelli N. 101

Maggiori N. 186

Capitani N. 514

Tenenti e sottotenenti N. 533

Sottotenenti maestri direttori di banda N. 1

Totale N. 1371.

Capo V

ARMA DI FANTERIA

Art. 9.

     L’arma di fanteria comprende:

     1° un ispettorato dell’arma di fanteria;

     2° tre reggimenti granatieri;

     3° centosei reggimenti di fanteria divisionale;

     4° quattro reggimenti di fanteria motorizzata;

     5° dodici reggimenti bersaglieri;

     6° dieci reggimenti alpini;

     7° sei reggimenti di fanteria carrista;

     8° un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera;

     9° un battaglione “guardia reale albanese”.

     Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

     Il battaglione della “guardia reale albanese” fa parte organica del 1° reggimento granatieri ed ha una propria bandiera.

     L’organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell’arma di fanteria è il seguente:

Colonnelli N. 515

Tenenti colonnelli N. 1147

Maggiori N. 1510

Capitani N. 3096

Capitani del ruolo con carriera limitata al grado di capitano N. 545

Tenenti e sottotenenti N. 3326

Tenenti e sottotenenti del ruolo con carriera limitata al grado di capitano N. 545

Totale N. 10684.

Capo VI

ARMA DI CAVALLERIA

  Art. 10.

     L’arma di cavalleria comprende:

     1° tredici reggimenti di cavalleria;

     2° gruppo di squadroni carri leggeri;

     3° cinque squadroni palafrenieri.

     Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di squadroni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

     L’organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell’arma di cavalleria è il seguente:

Colonnelli N. 43

Tenenti colonnelli N. 94

Maggiori N. 131

Capitani N. 241

Capitani del ruolo con carriera limitata al grado di capitano N. 27

Tenenti e sottotenenti N. 287

Tenenti e sottotenenti del ruolo con carriera limitata al grado di capitano N. 27

Totale N. 850.

Capo VII

ARMA DI ARTIGLIERIA E SERVIZIO TECNICO DI ARTIGLIERIA [10]

 Art. 11.

     L’arma di artiglieria comprende:

     1° un ispettorato dell’arma di artiglieria;

     2° ventuno comandi di artiglieria di corpo d’armata;

     3° cinquantaquattro reggimenti di artiglieria per divisione di fanteria;

     4° due reggimenti di artiglieria per divisione motorizzata;

     5° tre reggimenti di artiglieria per divisione corazzata;

     6° cinque reggimenti di artiglieria alpina;

     7° tre reggimenti di artiglieria per divisione celere;

     8° nove reggimenti di artiglieria della guardia alla frontiera;

     9° diciotto reggimenti di artiglieria di corpo d’armata;

     10° cinque reggimenti di artiglieria di armata;

     11° cinque reggimenti di artiglieria contraerei;

     12° un gruppo autonomo di artiglieria della guardia alla frontiera;

     13° un reparto palafrenieri;

     14° diciotto direzioni di artiglieria con sezioni; il numero delle sezioni è stabilito per decreto reale su proposta del ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio;

     15° stabilimenti di artiglieria, il cui numero e la cui specie sono stabiliti, per decreto reale, su proposta del ministro per la guerra, di concerto con il ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

     Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di gruppi; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

     Il servizio tecnico di artiglieria comprende [11] :

     una direzione superiore del servizio tecnico delle armi e delle munizioni;

     un istituto superiore del servizio tecnico delle armi e delle munizioni con officina sperimentale e sezioni chimiche e tecnologiche, già compreso tra gli istituti militari contemplati nell’art. 7;

     un ufficio tavole di tiro;

     centri esperienze, il cui numero e la cui specie sono stabiliti con decreto reale, su proposta del ministro per la guerra, di concerto con il ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

 Art. 12.

     L’organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell’arma di artiglieria è il seguente:

Colonnelli N. 272

Tenenti colonnelli N. 587

Maggiori N. 791

Capitani N. 1533

Capitani del ruolo con carriera limitata al grado di capitano N. 234

Tenenti e sottotenenti N. 1666

Tenenti e sottotenenti del ruolo con carriera limitata al grado di capitano N. 234

Totale N. 5317.

 Art. 13.

     L’organico degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria è il seguente [12] :

     Ufficiali generali:

Tenente generale (direttore superiore del servizio) N. 1

Tenenti generali (capi reparto) N. 3

Maggiori generali (capi reparto e direttori principali) N. 6

Totale N. 10.

     Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all’art. 5.

     Ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnelli (direttori) N. 14

Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice-direttori, capi sezione e addetti) N. 101

Totale N. 115.

     L’anzidetto organico di 101 tenenti colonnelli, maggiori e capitani viene aumentato del numero di ufficiali corrispondenti alle diminuzioni successive di organico che verranno a verificarsi nel ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile di cui al successivo art. 50.

Capo VIII

ARMA DEL GENIO E SERVIZIO TECNICO DEL GENIO [13]

   Art. 14.

     L’arma del genio comprende:

     1) un ispettorato dell’arma del genio;

     2) diciotto comandi del genio di corpo d’armata; ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio lavori del genio;

     3) diciotto reggimenti genio di corpo d’armata;

     4) due reggimenti minatori;

     5) due reggimenti pontieri;

     6) un reggimento ferrovieri;

     7) una officina delle trasmissioni;

     8) una officina delle costruzioni del genio.

     Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

     Il servizio tecnico del genio comprende [14] :

     1) una direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio;

     2) un istituto superiore delle trasmissioni, già compreso tra gli istituti militari contemplati nell’art. 7;

     3) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto reale su proposta del ministro per la guerra, di concerto con il ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

  Art. 15.

     L’organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell’arma del genio è il seguente:

Colonnelli N. 74

Tenenti colonnelli N. 181

Maggiori N. 246

Capitani N. 486

Capitani del ruolo con carriera limitata al grado di capitano N. 113

Tenenti e sottotenenti N. 556

Tenenti e sottotenenti del ruolo con carriera limitata al grado di capitano N. 113

Totale N. 1769.

 Art. 16.

     L’organico degli ufficiali del servizio tecnico del genio è il seguente [15] :

     Ufficiali generali:

Tenente generale (direttore superiore del servizio) N. 1

Maggiori generali (capi reparto) N. 2

Totale N. 3.

     Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all’art. 5.

     Ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnelli (direttori principali e direttori) N. 7

Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice-direttori, capi sezione e addetti) N. 43

Totale N. 50.

Capo IX

GUARDIA ALLA FRONTIERA

 Art. 17.

     La guardia alla frontiera comprende:

     1° undici comandi di guardia alla frontiera di corpo d’armata, retti da generali di brigata;

     2° un numero vario di settori di copertura, retti da colonnelli;

     3° un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera previsto dal n. 8 dell’art. 9;

     4° nove reggimenti di artiglieria della guardia alla frontiera ed il gruppo autonomo di artiglieria guardia alla frontiera previsti dall’art. 11.

     Ciascun settore di copertura comprende un numero vario di unità minori; a ciascun settore corrisponde, di massima, un deposito settoriale.

 Art. 18.

     Gli ufficiali generali assegnati ai comandi di guardia alla frontiera di corpo d’armata sono compresi negli organici di cui all’art. 5.

     Gli ufficiali superiori ed inferiori assegnati alla guardia alla frontiera sono compresi negli organici degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi.

     La ripartizione del personale fra i vari enti della guardia alla frontiera è stabilita dal ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Capo X

CORPO AUTOMOBILISTICO E SERVIZIO TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE [16]

 Art. 19.

     Il corpo automobilistico comprende:

     1° diciotto centri automobilistici;

     2° un numero vario di gruppi automobilistici;

     3° un’officina automobilistica del regio esercito;

     4° un ufficio autonomo degli approvvigionamenti automobilistici.

     Ciascun centro automobilistico è costituito da un comando e da un numero vario di gruppi; a ciascun centro corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

     L’organico degli ufficiali del corpo automobilistico è il seguente:

Generali di brigata N. 1

Colonnelli N. 14

Tenenti colonnelli N. 42

Maggiori N. 75

Capitani N. 223

Tenenti e sottotenenti N. 209

Totale N. 564.

     Il generale di brigata è compreso negli organici di cui all’art. 5.

 Art. 20. [17]

     Il servizio tecnico della motorizzazione comprende:

     una direzione superiore del servizio tecnico della motorizzazione;

     un centro studi della motorizzazione;

     ed ha il seguente organico di ufficiali:

     Ufficiali generali:

Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio) N. 1

Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione N. 2

Totale N. 3.

     Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all’art. 5.

     Ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnelli (direttori e capi divisione) N. 5

Tenenti colonnelli (vice – direttori e capi sezione) N. 36

Maggiori, capitani e tenenti (addetti) N. 0

Totale N. 41.

Capo XI

SERVIZIO CHIMICO [18]

Art. 21. [19]

     Il servizio chimico comprende:

     1° un reggimento chimico;

     2° un deposito territoriale;

     3° centri sperimentali staccati, il cui numero e la cui specie sono stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, con decreto reale su proposta del ministro per la guerra di concerto con il ministro per le finanze.

     Al servizio chimico sono assegnati un generale di divisione o di brigata direttore, compreso negli organici di cui all’art. 5, ed ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi, corpi e servizi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Capo XII

SERVIZIO SANITARIO

 Art. 22.

     Il servizio sanitario comprende:

     1° cinque ispettorati di sanità di zona;

     2° diciotto direzioni di sanità;

     3° diciotto compagnie di sanità;

     4° un istituto chimico farmaceutico militare;

     5° ospedali militari, infermerie presidiarie, stabilimenti balneo-termali, magazzini di materiale sanitario, il cui numero è determinato per decreto reale, su proposta del ministro per la guerra, di concerto con il ministro per le finanze.

 Art. 23.

     L’organico degli ufficiali del servizio sanitario è il seguente:

     Ufficiali generali:

     un tenente generale medico, capo del servizio;

     sette maggiori generali medici, dei quali cinque rivestono la carica di ispettori di sanità di zona.

     Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all’art. 5

     Ufficiali superiori ed inferiori:

     A) Ufficiali medici:

Colonnelli N. 46

Tenenti colonnelli N. 160

Maggiori N. 242

Capitani N. 640

Tenenti N. 383

Totale N. 1471.

     B) Ufficiali chimici farmacisti:

Colonnelli N. 3

Tenenti colonnelli N. 15

Maggiori N. 27

Capitani N. 49

Tenenti N. 49

Totale N. 143.

Capo XIII

SERVIZIO DI COMMISSARIATO

Art. 24. [20]

     Il servizio di commissariato comprende:

     1) una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;

     2) due ispettorati di commissariato di zona;

     3) diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;

     4) diciotto compagnie di sussistenza;

     5) stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.

     Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto reale, su proposta del ministro per la guerra, d’intesa con il ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 25. [21]

     L’organico degli ufficiali del servizio di commissariato è il seguente:

     Ufficiali generali:

     un tenente generale commissario, capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato;

     due maggiori generali commissari, ispettori di commissariato di zona.

     Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all’art. 5.

     Ufficiali superiori ed inferiori:

     A) Ufficiali commissari:

Colonnelli N. 20

Tenenti colonnelli N. 55

Maggiori N. 81

Capitani N. 147

Tenenti e sottotenenti N. 132

Totale N. 435.

     B) Ufficiali di sussistenza:

Tenenti colonnelli N. 14

Maggiori N. 25

Capitani N. 96

Tenenti e sottotenenti N. 92

Totale N. 227.

Capo XIV

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26.

     Il servizio di amministrazione ha il seguente organico di ufficiali:

Colonnelli N. 22

Tenenti colonnelli              ”              78

Maggiori              ”              163

Capitani              ”              648

Tenenti e sottotenenti              ”              559

Totale              N.              1470

     La carica di capo del servizio di amministrazione è devoluta ad un colonnello del servizio stesso scelto con le norme contenute nella legge sull’avanzamento degli ufficiali del regio esercito.

Capo XV

SERVIZIO VETERINARIO

 Art. 27.

     Il servizio veterinario ha il seguente organico di ufficiali:

Colonnelli N. 10

Tenenti colonnelli N. 27

Maggiori N. 54

Capitani N. 87

Tenenti N. 85

Totale N. 263.

     La carica di capo del servizio veterinario è devoluta ad un colonnello del servizio stesso, scelto con le norme contenute nella legge sull’avanzamento degli ufficiali del regio esercito.

Capo XVI

SERVIZIO DEI CENTRI RIFORNIMENTO QUADRUPEDI E SERVIZIO DEI DEPOSITI CAVALLI STALLONI

 Art. 28.

     Il servizio dei centri rifornimento quadrupedi comprende un numero vario di centri rifornimento quadrupedi e di squadroni di rimonta; tale numero è stabilito dal ministro per la guerra, di concerto con il ministro per le finanze.

     L’organico degli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi è il seguente:

Colonnelli (direttori) N. 3

Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (direttori e vice-direttori) N. 11

Totale N. 14

     Ai centri è anche assegnato personale subalterno civile.

     Ai depositi cavalli stalloni sono assegnati i seguenti ufficiali che costituiscono il ruolo del servizio dei depositi cavalli stalloni e sono posti a disposizione del ministero dell’agricoltura e delle foreste.

Colonnelli (direttore di prima classe e comandante del personale dei depositi cavalli stalloni) N. 1

Tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti (direttori di seconda e terza classe e vice-direttori) N. 15

Totale N. 16.

Capo XVII

SERVIZIO GEOGRAFICO [22]

Art. 29. [23]

     Il servizio geografico comprende:

     1° l’istituto geografico militare;

     2° gli ufficiali del servizio geografico.

     L’istituto geografico militare è retto da un generale di divisione o di brigata, compreso nella tabella organica di cui all’art. 5; sono assegnati i seguenti ufficiali, compresi negli organici delle varie armi e costituenti il “ruolo servizio geografico”:

Colonnelli N. 1

Tenenti colonnelli, maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti N. 44

Totale N. 45.

     Oltre agli ufficiali del suddetto ruolo, all’istituto geografico possono essere assegnati anche altri ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Capo XVIII

DISTRETTI MILITARI

Art. 30.

     I distretti militari sono 116.

     Ai distretti militari sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e servizi compresi nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che non siano della carriera limitata al grado di capitano.

Capo XIX

TRIBUNALI MILITARI

 Art. 31.

     I tribunali militari sono:

     1° un tribunale supremo militare;

     2° dieci tribunali militari territoriali.

     Con decreto reale, su proposta del ministro per la guerra, di concerto con il ministro per le finanze, possono essere costituite, in caso di necessità, sezioni di tribunale militare territoriale.

     Al tribunale supremo militare, ai tribunali militari territoriali ed alle sezioni di tribunale militare sono assegnati ufficiali delle varie armi, compresi nelle rispettive tabelle organiche, e funzionari civili nei limiti dei vigenti organici.

Capo XX

REPARTI DI CORREZIONE E STABILIMENTI MILITARI DI PENA

 Art. 32.

     I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

     1° un comando;

     2° compagnie di correzione;

     3° carceri militari preventive;

     4° un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;

     5° un carcere centrale militare e carceri militari sussidiarie.

     Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle carceri militari sussidiarie è determinato per decreto reale, su proposta del ministro per la guerra, di concerto con il ministro per le finanze.

     Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Capo XXI

ENTI VARI

Art. 33. Ufficio amministrazione dei personali militari vari

     L’ufficio amministrazione dei personali militari vari è diretto da un colonnello del servizio di amministrazione ed attende all’amministrazione di tutti i personali appartenenti ad enti del regio esercito che non hanno amministrazione autonoma.

     All’ufficio predetto sono assegnati ufficiali del servizio di amministrazione, i quali sono compresi nella tabella organica di detto servizio.

Reparto autonomo “Giacomo Medici”.

Art. 34.

     Il reparto autonomo “Giacomo Medici” ha in forza effettiva tutti i sottufficiali, graduati e militari di truppa del regio esercito in servizio nella capitale presso enti, che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

     Al reparto predetto sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che non siano della carriera limitata al grado di capitano.

Bande militari

Art. 35.

     Le bande militari, compresa quella dei carabinieri reali, sono venti. Una di esse è assegnata al battaglione “guardia reale albanese” di cui al n. 8 dell’art. 9.

     L’organico degli ufficiali maestri direttori di banda, compreso quello dell’arma dei carabinieri reali, è il seguente:

Sottotenenti maestri direttori di banda N. 20

Servizio dei trasporti militari territoriali.

 Art. 36.

     Il servizio dei trasporti militari territoriali comprende:

     1° sei delegazioni trasporti militari;

     2° un ufficio del delegato dei trasporti militari della Sardegna;

     3° un numero vario di comandi militari di stazione, di uffici imbarchi e sbarchi e di biglietterie militari.

     A tali enti sono assegnati ufficiali delle varie armi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Capo XXII

CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE

  Art. 37.

     La circoscrizione militare territoriale è fissata con decreto reale, udito il consiglio dei ministri.

     Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d’armata, i comandi di difesa territoriale, i comandi di zona militare, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato, i tribunali militari e le sezioni di tribunale, le delegazioni trasporti militari.

Capo XXIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38.

     La suddivisione delle varie armi, unità o corpi in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti nella presente legge, ove non siano in essa specificatamente indicati, saranno stabiliti dal ministro per la guerra.

Art. 39.

     La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di ciascuna arma, corpo o servizio tra i vari enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita dal ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Art. 40.

     Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dalla presente legge comprendono tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti dell’amministrazione della guerra (centrali o periferici) nonchè quelli assegnati alla parte coloniale del regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall’amministrazione della guerra.

     Non sono compresi nelle tabelle organiche dell’arma di fanteria gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra dell’arma stessa riassunti in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nella legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.

     Qualora il numero degli ufficiali comandati presso le altre amministrazioni subisca, entro l’anno solare, notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:

     in caso di diminuzione, il ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze deve procedere, in un adeguato periodo di tempo, alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risulterà a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell’avanzamento dei quadri;

     in caso di aumento, il ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze è autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell’arma o del corpo o del servizio interessato, fermo restando il criterio di cui al comma precedente.

Art. 41.

     I principi reali sono sempre considerati in aumento alle tabelle organiche previste dalla presente legge.

 Art. 42.

     Gli ufficiali di complemento non sono compresi negli organici stabiliti dalla presente legge.

     Il loro numero è variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il reclutamento degli ufficiali del regio esercito.

Art. 43.

     Il ministro per la guerra ha facoltà di trattenere alle armi, a domanda, per il periodo di un anno, i sottotenenti di complemento dal giorno in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina prescritto dalle disposizioni sul reclutamento.

     Allo scadere del periodo di servizio di un anno, l’ufficiale può chiedere di essere trattenuto in servizio solo per un secondo anno.

     L’ufficiale che abbia compiuto lodevolmente i due anni di servizio di cui ai due precedenti commi ha diritto, nei concorsi per le ammissioni ai pubblici impieghi, a parità di merito, alla preferenza di cui al n. 9 dell’art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934 – XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934 – XIII, n. 2125, nei concorsi banditi dall’amministrazione centrale della guerra, nonchè alla precedenza sulla categoria indicata al n. 10 dell’art. 1 del medesimo regio decreto-legge.

     Gli ufficiali trattenuti a mente del presente articolo sono compresi nel numero medio degli ufficiali di complemento che possono essere assunti annualmente per il servizio di prima nomina giusta la legge di bilancio.

 Art. 44.

     Il numero degli ufficiali in servizio a norma del precedente art. 43 non deve essere superiore a 1500.

     A decorrere dall’anno 1950, tale numero sarà gradualmente ridotto a 800; la riduzione sarà effettuata nella misura di 82 ufficiali all’anno, sino a raggiungere il predetto numero di 800.

Art. 45.

     Il ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all’uopo stanziati in bilancio; è ammesso soltanto l’impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio. Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col ministro delle finanze.

Capo XXIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 Art. 46.

     L’organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento, costituzione e trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del ministro per la guerra.

  Art. 47.

     Il ministro per la guerra è autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori organico e delle categorie in congedo detti ufficiali dovranno essere ricollocati in congedo, non oltre il 30 giugno 1940 – XVIII.

     E’ in facoltà del ministro per la guerra di ricollocare in congedo in qualsiasi momento l’ufficiale richiamato in servizio ai sensi del presente articolo.

     Sono sanzionati i richiami di ufficiali delle categorie fuori organico e in congedo effettuati per le cennate eccezionali esigenze dal 1° febbraio 1939 – XVII al 31 dicembre 1939 – XVIII.

 Art. 48.

     I ruoli di mobilitazione delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico saranno gradualmente soppressi secondo le norme contenute nella legge sull’avanzamento degli ufficiali del regio esercito.

     Gli ufficiali appartenenti a ciascun ruolo di mobilitazione sono compresi negli organici della rispettiva arma o corpo stabiliti dagli articoli 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della presente legge. In conseguenza, gli organici stabiliti nei predetti articoli sono transitoriamente fissati nella misura indicata nella tabella n. 2 annessa alla presente legge per i gradi e ruoli specificati nella tabella medesima.

     Tutte le vacanze in ogni grado di ciascun ruolo di mobilitazione che non è possibile colmare con promozioni dal grado inferiore del ruolo stesso perchè non esistono più ufficiali di tale grado inferiore sono devolute ad aumento dell’organico dello stesso grado nel ruolo della corrispondente arma sino a raggiungere gli organici stabiliti dai citati articoli 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della presente legge.

Art. 49.

     Il ruolo degli ufficiali maestri di scherma, il cui organico è di 150 sottotenenti maestri di scherma, è ad esaurimento: in esso non possono essere fatte ulteriori immissioni.

     In corrispondenza delle diminuzioni di organico che verranno a verificarsi per cause varie nel predetto ruolo, potranno essere messi a disposizione del ministero della guerra altrettanti insegnanti diplomati presso la regia accademia fascista di educazione fisica, appartenenti al grado iniziale del ruolo della gioventù italiana del Littorio.

Art. 50.

     L’organico del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile, istituito sotto la data del 2 luglio 1934 è il seguente:

Colonnelli (direttori) N. 12

Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice-direttori ed addetti) N. 26

Totale N. 38.

     Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel “ruolo transitorio”, non saranno ricoperte con ufficiali da reclutare in detto ruolo, ma corrisponderanno ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani da effettuare nel ruolo del servizio tecnico di artiglieria [24] .

 Art. 51.

     Gli organici dei ruoli degli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano, di cui agli articoli 9, 10, 12 e 15, saranno raggiunti gradualmente, entro l’anno 1959, come stabilito nella tabella n. 1 allegata alla presente legge.

     In detti ruoli saranno trasferiti gradualmente, nella misura stabilita dal comma seguente, gli attuali subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali di cui alle disposizioni contenute nell’art. 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del regio esercito, approvato con regio decreto 21 marzo 1929 – VII, n. 629, quale risulta successivamente sostituito dall’art. 1, sub. 3, della legge 16 gennaio 1936 – XIV, n. 93, e dall’art. 3, numeri 2 e 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del regio esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938 – XVI, n. 596.

     Il numero dei subalterni di cui al comma precedente, da trasferire gradualmente in detti ruoli, non deve essere superiore ad un terzo dei reclutamenti annuali occorrenti per raggiungere gli organici di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, diminuendo i reclutamenti medesimi del corrispondente numero di ufficiali trasferiti.

Art. 52.

     E’ sanzionata la costituzione dei seguenti enti, compresi fra quelli stabiliti dalla presente legge, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

     1° comando superiore truppe Albania, retto da un generale di corpo d’armata, comandante designato d’armata, dal 9 aprile 1939 – XVII; tale comando è soppresso sotto la data del 1° dicembre 1939 – XVIII;

     2° un comando di corpo d’armata dal 1° dicembre 1939 – XVIII; tale comando assume anche la denominazione di comando superiore truppe Albania;

     3° comando del corpo d’armata autotrasportabile, dal 1° giugno 1939 – XVII;

     4° due comandi di divisione di fanteria, dal 15 settembre 1939 – XVII; un comando di divisione di fanteria, dal 24 settembre 1939 – XVII;

     5° un comando di divisione corazzata, dal 18 settembre 1939 – XVII;

     6° due comandi di difesa territoriale, dal 1° giugno 1939 – XVII; un comando di difesa territoriale, dal 15 agosto 1939 – XVII;

     7° quattro reggimenti di fanteria, dal 15 settembre 1939 – XVII; un reggimento di fanteria, dal 24 settembre 1939 – XVII;

     8° un comando di artiglieria di corpo d’armata, dal 15 marzo 1939 – XVII; un comando di artiglieria di corpo d’armata, dal 1° dicembre 1939 – XVIII;

     9° due reggimenti artiglieria per divisione di fanteria, dal 15 settembre 1939 – XVII; un reggimento di artiglieria per divisione di fanteria, dal 24 settembre 1939 – XVII;

     10° un reggimento di artiglieria per divisione corazzata, dal 18 settembre 1939 – XVII;

     11° un reggimento artiglieria della guardia alla frontiera, dal 15 aprile 1939 – XVII;

     12° un reggimento artiglieria di corpo d’armata, dal 1° dicembre 1939 – XVIII;

     13° una direzione artiglieria, dal 15 marzo 1939 – XVII; una direzione di artiglieria, dal 1° dicembre 1939 – XVIII;

     14° un comando del genio di corpo d’armata, dal 15 marzo 1939 – XVII; un comando del genio di corpo d’armata, dal 1° dicembre 1939 XVIII;

     15° un reggimento genio di corpo d’armata, dal 15 marzo 1939 XVII; un reggimento genio di corpo d’armata, dal 1° dicembre 1939 – XVIII;

     16° un centro automobilistico, dal 15 marzo 1939 – XVII; un centro automobilistico, dal 1° dicembre 1939 – XVIII;

     17° un comando di guardia alla frontiera di corpo d’armata, dal 1° dicembre 1939 – XVIII;

     18° una direzione di sanità ed una direzione di commissariato, dal 1° dicembre 1939 – XVIII;

     19° un reggimento “guardia reale albanese”, dal 1° novembre 1939 – XVIII; tale reggimento è soppresso sotto la data del 1° aprile 1940 – XVIII;

     20° due comandi di guardia alla frontiera di corpo d’armata, un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera, un reggimento di artiglieria della guardia alla frontiera, dal 1° settembre 1939 – XVII.

Capo XXV

DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 53.

     La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940 – XVIII.

     Tabella n. 1

     Organici dei ruoli con carriera limitata al grado di capitano

Arma di fanteria

Arma di cavalleria

Arma di artiglieria

Arma del genio

capitani

subalterni

capitani

subalterni

capitani

subalterni

capitani

subalterni

1940

153

11

66

33

1941

202

13

87

43

1942

251

15

108

53

1943

300

17

129

63

1944

349

19

150

73

1945

398

21

171

83

1946

447

23

192

93

1947

496

25

213

103

1948

545

27

234

113

1949

55

545

5

27

24

234

13

113

1950

104

545

8

27

45

234

23

113

1951

153

545

11

27

66

234

33

113

1952

202

545

13

27

87

234

43

113

1953

251

545

15

27

108

234

53

113

1954

300

545

17

27

129

234

63

113

1955

349

545

19

27

150

234

73

113

1956

398

545

21

27

171

234

83

113

1957

447

545

23

27

192

234

93

113

1958

496

545

25

27

213

234

103

113

1959 e seguenti

545

545

27

27

234

234

113

113

     Tabella n. 2

     Organici dei maggiori dell’arma di fanteria, dei tenenti colonnelli e maggiori dell’arma di cavalleria, dei maggiori dell’arma di artiglieria, dei maggiori dell’arma del genio per gli anni sotto indicati.

Organici

Anno

Fanteria

Cavalleria

Artiglieria

Genio

maggiori

ten.col.

maggiori

maggiori

maggiori

Organico al:

1° gennaio 1940

1825

105

152

904

267

1° luglio 1940

1825

104

151

904

267

1° gennaio 1941

1815

103

150

904

267

1° luglio 1941

1805

102

149

904

267

1° gennaio 1942

1785

101

146

895

262

1° luglio 1942

1745

100

143

875

257

1° gennaio 1943

1705

99

140

855

252

1° luglio 1943

1665

98

137

835

247

1° gennaio 1944

1625

97

134

815

246

1° luglio 1944

1585

96

131

795

246

1° gennaio 1945

1535

95

131

791

246

1° luglio 1945 e seguenti

1510

94

131

791

246

 


[1] Abrogata dall’art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Numero così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[3]  Numero così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[4]  Numero così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[5]  Servizi soppressi dall’art. 20 della L. 6 dicembre 1960, n. 1479.

[6]  Servizi soppressi dall’art. 20 della L. 6 dicembre 1960, n. 1479.

[7]  Il comando superiore delle truppe alpine è stato soppresso dall’art. 4 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[8]  Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[9]  Numero così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[10]  Titolo così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[11]  Alinea così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[12]  Alinea così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[13]  Titolo così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[14]  Alinea così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[15]  Alinea così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[16]  Titolo così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[17]  Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[18]  Servizio soppresso dall’art. 20 della L. 6 dicembre 1960, n. 1479.

[19]  Il servizio chimico è stato soppresso dall’art. 20 della L. 6 dicembre 1960, n. 1479.

[20]  Articolo così sostituito dall’art. 3 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[21]  Articolo così sostituito dall’art. 3 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

[22]  Servizio soppresso dall’art. 20 della L. 6 dicembre 1960, n. 1479.

[23]  Il servizio geografico è stato soppresso dall’art. 20, L. 6 dicembre 1960, n. 1479.

[24]  Comma così modificato dall’art. 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 104.

 

 

Legge 22 gennaio 1942, n. 104.
Aggiornamenti alla Legge 9 maggio 1940, n. 368, sull’ordinamento del regio esercito.

Settore: Normativa nazionale
Materia: 46. Forze armate e Polizia
Capitolo: 46.5 esercito
Data: 22/01/1942
Numero: 104

 


Sommario
Art. 1.      Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull’ordinamento del regio esercito, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° settembre 1941-XIX, tranne che per le […]
Art. 2.      Sono istituiti l’ispettorato delle truppe alpine, dal 15 giugno 1941-XIX, e l’ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate, dal 1° settembre 1941-XIX
Art. 3.      A decorrere dal 1 dicembre 1941-XX, artt. 24 e 25 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      A decorrere dal 15 giugno 1941-XIX, è sanzionata la soppressione del comando superiore delle truppe alpine di cui all’art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368

 

§ 46.5.a – Legge 22 gennaio 1942, n. 104. [1]

Aggiornamenti alla Legge 9 maggio 1940, n. 368, sull’ordinamento del regio esercito.

(G.U. 6 marzo 1942, n. 54).

Art. 1.

     Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull’ordinamento del regio esercito, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° settembre 1941-XIX, tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

     L’art. 5 è sostituito dal seguente:

“L’organico degli ufficiali generali è il seguente:

generali di corpo d’armata

N.

35

generali di divisione

92

generali di divisione dei carabinieri reali

4

tenenti generali del servizio di artiglieria (di cui uno è direttore superiore del servizio)

4

tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio)

1

tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)

1

tenente generale medico

1

tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato)

1

generali di brigata

165

generali di brigata dei carabinieri reali

8

generale di brigata del corpo automobilistico

1

maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria

6

maggiori generali del servizio tecnico del genio

2

maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione

2

maggiori generali medici

7

maggiori generali commissari

2

     “Fra i 35 generali di corpo l’armata sono compresi sei generali di corpo d’armata comandanti designati d’armata preposti ai sei comandi di armata di cui all’art. 4 della presente legge nonché il capo di stato maggiore generale, il capo di stato maggiore dell’esercito e l’ispettore dell’arma di fanteria, quando siano generali di corpo d’armata o generali designati per il comando d’armata.

     “Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoperti di una delle seguenti cariche:

     direttore generale del genio nel ministero della guerra;

     direttore generale del genio militare nel ministero della marina;

     direttore dell’istituto geografico militare;

     direttore del servizio chimico;

     membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

     “L’impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella, approvata con decreto reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonché quelle sotto indicate:

     a) primo aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;

     b) aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;

     c) primo aiutante di campo generale di sua altezza reale il Principe ereditario;

     d) comandante generale dell’arma dei carabinieri reali;

     e) comandante generale della regia guardia di finanza;

     f) presidente del tribunale supremo militare;

     g) ispettore della fanteria e generale addetto all’ispettorato della fanteria;

     h) ispettore dell’artiglieria e generali addetti all’ispettorato della artiglieria;

     i) ispettore del genio e generale addetto all’ispettorato del genio;

     l) ispettore delle truppe alpine;

     m) ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;

     n) generali per incarichi vari determinati dal ministro per la guerra;

     o) generali assegnati alla parte coloniale del regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall’amministrazione della guerra”.

     L’art. 20 è sostituito dal seguente:

     “Il servizio tecnico della motorizzazione comprende:

     una direzione superiore del servizio tecnico della motorizzazione;

     un centro studi della motorizzazione;

     ed ha il seguente organico di ufficiali:

Ufficiali generali:

tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)

N.

1

maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione

2

Totale

N

3

“Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all’art. 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

colonnelli (direttori e capi divisione)

N.

5

tenenti colonnelli (vice direttori e capi sezione)

36

maggiori, capitani tenenti (addetti)

Totale

N

41

     Negli art. 3, 7, 11, 13, 14, 16, 50 e nelle intestazioni dei capi VII, VIII e X, le denominazioni “servizio tecnico delle armi e delle munizioni”, “servizio studi ed esperienze del genio”, “servizio tecnico automobilistico” e “Istituto superiore tecnico armi e munizioni” sono sostituite, rispettivamente, dalle altre “servizio tecnico di artiglieria”, “servizio tecnico del genio”, “servizio tecnico della motorizzazione” e “istituto superiore tecnico di artiglieria”.

Art. 2.

     Sono istituiti l’ispettorato delle truppe alpine, dal 15 giugno 1941-XIX, e l’ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate, dal 1° settembre 1941-XIX.

Art. 3.

     A decorrere dal 1 dicembre 1941-XX, artt. 24 e 25 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 24. – “Il servizio di commissariato comprende:

     1° una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;

     2° due ispettorati di commissariato di zona;

     3° diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;

     4° diciotto compagnie di sussistenza;

     5° stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.

     “Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto reale, su proposta del ministro per la guerra, d’intesa con il ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio”.

     Art. 25. – “L’organico degli ufficiali del servizi di commissariato è il seguente:

     Ufficiali generali:

     un tenente generale commissario, capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato;

     due maggiori generali commissari, ispettori di commissariato di zona.

     Detti ufficiali generali sono compresi negli organi di cui all’art. 5.