MILITARY STORY

Istruzione sulla protezione antiaerea / Ministero della Guerra

Estratto tratto da:
Tesi di Laurea Magistrale
DALL’OMBRA ALLA LUCE. STUDI PER LA VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI RICOVERI DI PROTEZIONE ANTIAEREA NEL CASO TORINESE
Dott. Arch.  Francesca Romana PAGLIANO
Politecnico di Torino
Corso di Laurea Magistrale in:
Architettura per il Restauro e valorizzazione del patrimonio
Anno accademico 2016-2017
(…..)

In materia di protezione antiaerea, la norma fondamentale per i fabbricati di civile abitazione fu il Regio Decreto Legge n. 2121 del 24 settembre 1936,convertito con Legge 10 giugno 1937 n. 1527.

Esso imponeva l’obbligo di apprestare un rifugio antiaereo (i cosiddetti ricoveri casalinghi) in ogni fabbricato di nuova costruzione26.

Il Decreto si componeva di cinque articoli:

• nel primo articolo si imponeva, per gli Enti o per i privati, che costruivano civili abitazioni, la realizzazione a proprie spese di un rifugio utilizzando piani interrati, seminterrati o, in mancanza, il piano terra;
• nel secondo articolo si elencavano le principali caratteristiche tecniche alle quali doveva attenersi il nuovo rifugio. I requisiti tecnici riguardavano ogni aspetto del ricovero come uscite, volumi, altezze, ventilazione, impianti, materiali di utilizzo e così via;
• nel terzo articolo si preannunciava la stesura di un elenco di Comuni – considerati maggiormente a rischio – nei quali applicare immediatamente tali norme;
• nel quarto articolo si disponeva l’obbligo per tali Comuni di accertare le eventuali inadempienze e, conseguentemente, il divieto di rilascio del nulla osta di abitabilità degli edifici ai costruttori;
• nel quinto articolo erano precisate le sanzioni per i trasgressori.

R.D.L. 24 settembre 1936-XV, n. 212127
Art. 1
È fatto obbligo agli enti o privati che costruiscono fabbricati destinati ad abitazione
civile o popolare, di provvedere – a proprie spese – per l’adattamento a ricovero antiaereo
di parte del sotterraneo o del seminterrato o, in mancanza, del pianterreno. L’obbligo di
cui al precedente comma ricorre anche per i fabbricati in corso di costruzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Il detto ricovero deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
L’area del ricovero si deve stabilire in ragione di mq. 1 per ogni mc 200 di volume
(vuoto per pieno) del fabbricato, calcolando questo volume in base alla superficie coperta e
all’altezza della linea di gronda su piano stradale. Di detta area quella destinata al
soggiorno dei ricoverati si deve suddividere in celle della superficie di mq. 15 circa
ciascuna e non superiore ai mq. 20;
L’altezza utile del ricovero non deve essere minore di m. 2;
Le pareti del ricovero devono essere di cemento armato dello spessore minimo di cm. 15.
Ciascuna parete si deve armare con due reti di tondini di ferro a maglie quadrate di lato
cm. 20 e distanti, ciascuna, cm. 2 dal rispettivo paramento. I tondini debbono avere il
diametro non minore di mm. 15 per la rete corrispondente al paramento esterno e non
minore di mm. 10 per l’altra ed essere convenientemente collegati fra loro. Quelli
verticali devono collegarsi anche all’armatura del cielo del ricovero. Le pareti devono
essere prive di finestre;
Il cielo del ricovero, che può costituire anche pavimento per il piano soprastante, deve
essere formato da un solettone di cemento armato con armatura doppia simmetrica.
Il solettone deve resistere ai crolli delle strutture soprastanti, oltre al carico di kg. 450 per
mq. a tal fine, nel relativo calcolo statico:
a) In caso sovrastino strutture e solai di cemento armato, si deve considerare sul cielo del
ricovero un carico uniformemente ripartito uguale al peso di tre solai e di metà delle
corrispondenti murature, senza aumento dinamico;
b) In caso sovrastino strutture di muratura listata e solai di travi di ferro e voltine, si
deve considerare sul cielo del ricovero un carico uniformemente ripartito uguale al peso di
tutti i solai sovrastanti e di metà delle murature interessanti tre piani senza aumento
dinamico.
In ambedue i casi si possono ammettere carichi di sicurezza maggiori dei normali, fino
ad un massimo di 100 e 1800 kg. per cmq. rispettivamente per il conglomerato e per il
ferro. In ogni caso, si deve assegnare al solettone uno spessore non minore di cm. 25.
All’armatura doppia simmetrica risultante dal calcolo, se ne deve aggiungere un’altra in
senso normale, con tondini dello stesso diametro e posti alla distanza (fra gli interassi) di
cm. 20 in modo da costituire, nel complesso, due reti di tondini a maglie sfalsate,
convenientemente staffate e distanti ciascuna cm. 2 rispettivamente dalla faccia superiore
e da quella inferiore del solettone. È lasciato poi all’iniziativa del costruttore di
introdurre altri apprestamenti complementari.
Art. 3
Con regio decreto, su proposta del ministro per i lavori pubblici, d’intesa coi ministri
interessati, sarà stabilito l’elenco dei comuni nei quali dovranno applicarsi le suddette
norme.
Art. 4
Nei comuni di cui all’articolo precedente l’autorità comunale dovrà accertare che nei
progetti di costruzione che le vengono presentati a termini e agli effetti del regolamento
edilizio, sia stato adempiuto alle prescrizioni tecniche suddette. Per i fabbricati in corso
di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, i costruttori
dovranno presentare nel termine di due mesi dalla data stessa all’autorità comunale il
progetto riguardante il ricovero antiaereo nelle modalità prescritte come sopra. In caso di
inosservanza delle dette norme dovrà negarsi dall’autorità comunale il nulla osta per
l’abitabilità degli edifici stessi.
Art. 5
Senza pregiudizio del divieto di abitabilità, i contravventori saranno puniti con l’arresto
non superiore ad un mese o con l’ammenda non superiore a L. 2000, e si applicano le
disposizioni dell’art. 106, ultimo comma, e degli articoli 107 e seguenti della legge
comunale e provinciale, approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per ciò che riguarda gli edifici non destinati a civile abitazione, bisogna sottolineare che già nel 1933 erano state emanate norme tecniche a cura dell’apposita Commissione presieduta dal Presidente del Comitato Centrale
Interministeriale Protezione Anti–Aerea29. Tali disposizioni – alcune delle quali tassative – si dovevano applicare nella costruzione di edifici degli Enti parastatali, delle Province e dei Comuni, escludendo dall’obbligo l’edilizia privata. Al momento dell’emanazione di tali norme, era stato predisposto un elenco di Comuni per i quali l’applicazione risultava obbligatoria; per gli altri Comuni essa
risultava invece “consigliabile”30.
Le principali norme sulla difesa antiaerea – emanate in quel periodo con
particolare riferimento ai ricoveri di protezione pubblici e privati – sono di
seguito elencate:
PROGETTARE NEL SOTTOSUOLO: COSA VUOL DIRE, COME E PERCHÉ. I RICOVERI DEL II CONFLITTO MONDIALE
Nel corso delle due Guerre Mondiali, nella I ancor più che nella II, il sistema di
protezione per la popolazione fu in prima istanza dettato dall’immediata necessità.
Quindi, in quanto tali, i ripari furono costruiti tramite l’utilizzo, più semplice ed
immediato possibile, delle prime cose di cui si disponeva ed ogni cittadino doveva
fornire il proprio contributo per la collettività. Da qui il termine ricovero “di
fortuna”.
Tra le vie, le terrazze e le coperture delle abitazioni, spesso si adoperavano sacchi
ripieni di sabbia con la convinzione che questi potessero bastare per il riparo,
almeno in superficie. Ne è stato un esempio via Roma a Torino, dove erano stati
apprestati i “portici rifoderati”, in altre parole delle vere e proprie “pareti di sabbia”
ricreate tra una campata e l’altra, per la protezione sia dei cittadini, sia delle
vetrine che dei passaggi. Si pensò che ciò potesse bastare, ma in realtà si
rivelarono unicamente dei palliativi.
Un altro riparo avveniva, invece, utilizzando il sottosuolo, con lo scavo di
semplici trincee, le cui coperture erano composte da uno strato di cartone
catramato. O ancora si utilizzavano gli interrati preesistenti: le cantine,
identificate come le più idonee, o i cosiddetti “infernotti” (situati ad un livello più
basso nel sottosuolo).
Vennero solo in seguito concretizzate delle apposite strutture sotterranee, ben
resistenti e costruite secondo il criterio militare, con lo scopo di ospitare un
numero imprecisato di persone (numero variabile in base alla tipologia e
all’ubicazione) per proteggere i cittadini dagli attacchi nemici in totale sicurezza.
Fu la stessa situazione politica internazionale –nel periodo antecedente il
secondo conflitto mondiale – a suggerirne l’ideazione da parte dei Governi, con la
conseguente emanazione di apposite norme per l’edificazione di strutture atte a
garantire una protezione adeguata alla popolazione civile in casi di emergenza,
per un numero imprecisato di giorni se non addirittura di settimane.
Come già detto nel paragrafo precedente, il 24 settembre 1936 il Governo
Italiano promulgò il Regio Decreto Legge n. 2121. In esso si stabiliva
l’obbligatorietà per tutti i nuovi edifici di predisporre degli appositi spazi
interrati, costruiti a numerosi metri di profondità, dotati di porte stagne, vie di
sicurezza e bocchette per il ricircolo dell’aria, insieme a tutta un’altra serie di
dettami più specifici.
Il ricovero di protezione antiaerea (r.p.a.) costituiva la soluzione migliore per
quanto riguardava la popolazione civile. Tuttavia, la condizione prioritaria e
indispensabile doveva essere la tempestività dell’allarme, poiché gli aerei
impiegavano dai 15 ai 20 minuti per levarsi in volo e portarsi alla quota
necessaria (circa 2000 ÷ 3000 m) per affrontare il combattimento.
Il suono di allerta poteva avvenire o tramite fischi di sirene o tramite il rintocco
di campane, oppure per mezzo degli spari di cannoni.
L’allerta era normalmente accompagnata dall’invito a ripararsi da parte delle pattuglie della forza pubblica.
Anche l’affissione di manifesti comunali in giro per la città era uno strumento
utile per far comprendere quali comportamenti adottare caso per caso: dalla
difesa dai gas mediante le maschere, all’oscuramento di vetrine, finestre, ingressi
e veicoli, fino al trattamento di materiali infiammabili di qualsiasi natura.
Al momento opportuno, non appena era dato l’allarme, le città si mobilitavano e
tutti i cittadini correvano al riparo immediatamente.
Come in precedenza scritto, già negli anni del primo conflitto mondiale le Forze
Armate avevano emanato provvedimenti a difesa del territorio, ma a cominciare
dagli anni Trenta vennero promulgati atti normativi  ben più specifici e
dettagliati sulla materia, soprattutto per quanto riguardava le strutture ipogee
atte a proteggere la popolazione civile.
Ciascun ricovero doveva rispettare determinate regole e, di conseguenza,
nacquero delle squadre specializzate di progettisti e di operai impiegate per tale
specifica edificazione.
I cittadini – al momento dell’allarme – dovevano osservare  precise direttive, quindi adottare comportamenti consoni all’occasione, affinché non si scatenassero ulteriori situazioni di stress, pericolo e panico.
A seguito dell’emanazione di specifiche norme per queste fortificazioni, è
possibile distinguere i ricoveri di protezione (r.p.a.) per tipologia:
• r.p.a. di normale abitazione ad uso della comune popolazione, con una capienza
massima di 20-30 persone per ciascun rifugio (a Torino si raggiunse un totale di
150.000 rifugiati);
• r.p.a. pubblici, identificati per lo più sotto ai parchi, alle scuole, alle chiese e
alle principali strutture pubbliche: potevano ospitare al massimo 25.000 persone,
raddoppiandone però la capienza in caso di allarme fino ad arrivare ad un indice
di sovraffollamento insopportabile;
• r.p.a. per i dipendenti di fabbriche, aziende private o altri Enti statali e
parastatali: essi venivano edificati in prossimità delle rispettive sedi lavorative.
Questi ultimi erano i più efficienti perché, oltre ai grandi spazi, erano
sicuramente dotati di tutti i servizi necessari, cosa che, invece, per i privati non
sempre avveniva. Nei ricoveri pubblici e per i dipendenti erano sovente compresi
l’infermeria, un sistema di trattamento della ventilazione interna, nonché un
impianto di illuminazione più efficace e moderno; era previsto anche un apposito
spazio riservato alle latrine (mentre, nel caso dei rifugi privati, ci si arrangiava
semplicemente con dei secchi e mancava il più delle volte l’acqua corrente).
Per “rifugi antiaerei” non ci si riferisce sempre e solo a quelli costruiti
appositamente in tempo di guerra, ma anche alle preesistenze: infatti, alcune di
queste in caso d’emergenza venivano riutilizzate a tale scopo. Ne sono un
esempio i cunicoli di epoche antiche, le grotte, le gallerie, gli acquedotti e le
metropolitane.
Nel caso torinese, ad esempio, si può citare l’uso della Cittadella e
dei suoi bastioni, ma anche i casi di Napoli e Trieste, dove la popolazione utilizzò
le cavità naturali come le grotte di tufo degli acquedotti e le rocce carsiche.
NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE PER IL TESSUTO EDILIZIO: LE DISPOSIZIONI DEL 1933
Le norme tecniche stabilite dal R.D.L. 2121 del 1936 ed ancor prima, nel 1933,
dal Comitato Centrale Interministeriale Protezione Anti-Aerea  costituivano un
vincolo e una guida per la progettazione dei ricoveri. Sebbene solo alcune norme
fossero tassative, altre erano comunque consigliabili e, per queste ultime, la
Commissione nominata dal Comitato stabilì le circostanze e i provvedimenti cui
attenersi.
Tali norme tecniche vennero integrate nel 1938 dalla “Istruzione sulla protezione
antiaerea” emanata dal Ministero della Guerra con il coordinamento del Comitato
centrale interministeriale protezione antiaerea38.
Le direttive delle diverse istruzioni emanate negli anni erano da considerarsi
valide ovunque, ma, per ragioni economiche, esse ebbero applicazione per lo più
nelle principali città del territorio, laddove persisteva un maggior rischio di
attacco aereo.
Le norme del 1933 erano applicabili in prima istanza agli edifici degli Enti statali,
parastatali, delle Provincie e dei Comuni.
Il R.D.L. 2121 del 1936, tuttavia, estese l’obbligo della costruzione dei ripari anche ai nuovi fabbricati di civile abitazione.
L’“Istruzione sulla protezione antiaerea” del 1938 aveva invece una portata più
ampia; nel fascicolo V – che tratta dell’urbanistica, dell’edilizia antiaerea e dei
ricoveri – s’ipotizzava la compilazione di piani regolatori che prevedano “forme
aperte, vie larghe, ampie aree a parco”(…) “particolare sviluppo dovrà perciò darsi alle
città giardino e alle borgate satelliti”.
Prendendo in esame i provvedimenti del 1933, si può affermare che le norme
tecniche per la costruzione di ricoveri pubblici erano riferite principalmente a:
Posizione, forma e struttura degli edifici: tra gli accorgimenti da attuare,
legati all’urbanistica di una città, era previsto nei nuovi piani regolatori e in
quelli di ampliamento il divieto di formazione di agglomerati industriali e di
raggruppamenti di quartieri centrali, a favore invece di un aumento di superfici
scoperte. Conseguentemente era consigliata la creazione di piazze, giardini o di
tutto ciò che potesse attutire l’effetto del bombardamento o ridurre il numero dei
colpi utili o il propagarsi di incendi.
Inoltre, tutti quegli edifici per i quali non sussisteva la particolare necessità di
risiedere nel centro della città (le caserme, i collegi, gli ospedali, le carceri, gli
ospizi, i convalescenziari) dovevano necessariamente essere costruiti in periferia.
Con lo stesso criterio, tutti gli spazi con annesso del materiale esplosivo (le
cisterne, le centrali) dovevano anch’essi essere interrati.
In tal modo si andavano a ridurre gli obiettivi sensibili, per evitare che il nemico
raggiungesse la massima efficacia nell’atto del bombardamento.
Le norme tecniche prevedevano inoltre criteri particolari per gli edifici in città, in
quanto circondati da altri fabbricati e pertanto meno riconoscibili e più “protetti”.
Da evitarsi, comunque, i cortili chiusi da ogni lato a favore di costruzioni con
piante a “U/C”, a “+” oppure a “L”.
La struttura degli edifici andava costruita, se possibile, a più livelli, composta in
conglomerato cementizio armato, con ossatura e solai di grande robustezza e con
muri strutturali possibilmente leggeri, in modo da garantire maggior sicurezza.
Le nervature dei solai, se in cemento armato, infine, dovevano esser sfalsate ed
anche incrociate nei vari piani; parimenti le nuove coperture dovevano essere
costruite in conglomerato cementizio armato con armature in ferro.
Era fatto divieto di utilizzo di tutti quei materiali facilmente infiammabili, come il
legname, che invece era richiesto per le intelaiature del materiale metallico o in
legno ignifugo.
Protezione delle condutture: per quanto concerneva, invece, le linee di
distribuzione e le condutture pubbliche di luce, gas e acqua della città, occorreva
far riferimento anche qui ai rapporti stilati dal Servizio di Igiene, sia in caso di
nuove realizzazioni, sia nel caso di rifacimento stradale.
Le nuove centrali di produzione del gas e le relative condutture non dovevano
solamente essere decentrate rispetto al nucleo cittadino centrale, bensì essere
posizionate in località lontane. Le direttive riguardo ai gasometri prevedevano
una dislocazione in zone periferiche, in modo tale da attenuare gli eventuali
effetti dei bombardamenti – in caso di obiettivo colpito – senza tuttavia
interrompere il servizio di pubblica utilità.
Sia nel caso delle condutture di gas, sia delle linee di distribuzione dell’energia
elettrica per l’illuminazione, si caldeggiava di aumentare tempestivamente il
numero di collegamenti fra le centrali e le corrispondenti reti di distribuzione o
le sottostazioni. Lo scopo era di assicurare comunque il servizio in caso di
danneggiamento.
L’aumento di risorse idriche, utili alla città anche in caso d’incendio, veniva
assicurato con la costruzione di serbatoi interrati aventi capacità dai 50 ai 100 mc,
ed ubicati a distanze non superiori ai 500 m, a loro volta integrati da altri
serbatoi minori.
La protezione di tutte le varie condutture era di fondamentale importanza per
evitare guasti e dispersioni che potessero generare situazioni di pericolo. La
forma circolare e lo strato di terra sovrastante (raccomandato il più alto possibile)
dovevano contribuire ad una maggior sicurezza.
Per tali ragioni le tubature del gas dovevano avere margini di sicurezza ancora
più elevati, oltre ad essere disposte lontane dalle altre condutture.
NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE PER I RICOVERI DI
PROTEZIONE ANTIAEREA: LE DISPOSIZIONI DEL 1933
Città di Torino (a cura di), Norme tecniche costruttive per la protezione antiaerea (diramate da S.E. il Capo del Governo), Tipografia Enrico Schioppo, Torino, agosto 1933 – XI;
Come già visto nelle pagine dedicate alle fonti normative, ogni nuovo edificio, a
partire dal 1936, doveva dotarsi di un ricovero di protezione antiaerea per la
popolazione, fosse esso di tipo pubblico o privato.
Le “Norme tecniche” emanate precedentemente nel 1933 dall’apposita
Commissione presieduta dal Presidente del Comitato Centrale Interministeriale
Protezione Anti-Aerea prevedevano determinati requisiti che verranno ora
esaminati.
I ricoveri dovevano essere ricavati nei sotterranei o, laddove non fosse stato
possibile eseguire scavi, essere costruiti esternamente al fabbricato principale ed
addossati ad una parete dell’edificio.
Ogni ricovero doveva esser predisposto per contenere almeno la metà degli
abitanti / lavoratori presenti nella struttura di pertinenza appena edificata.
La protezione era da intendersi sia dagli effetti delle bombe esplosive incendiarie
ed a gas, sia dall’effetto delle sostanze tossiche liquide, spruzzate da aeroplani a
bassa quota, sia dai moti d’aria derivanti dagli scoppi che avvenivano in
prossimità dei ricoveri stessi. Pertanto risultava indispensabile l’osservanza delle
disposizioni riportate in queste pagine.
La capienza degli ambienti era importante per evitare il diffondersi di epidemie o
disordini, perciò il numero di ricoveri presenti per ciascun fabbricato era sì
proporzionale al numero di abitanti (almeno per la metà come sopra spiegato),
ma, nell’ipotesi di superamento della soglia massima di 20-30 persone (nel caso di
rifugio privato), si rendeva necessario il relativo frazionamento in minuscole celle
o gallerie.
Altro vincolo nel calcolo consisteva nell’assumere la proporzione di 1 mq di
superficie (oppure 200 mc di aria) ogni due persone, mentre la superficie totale
del ricovero non doveva essere inferiore ad almeno 1/10 dell’area complessiva
occupata dal fabbricato soprastante.
Nel caso di lunghe permanenze, era obbligatorio sottostare all’osservanza di
fondamentali disposizioni d’igiene, anche quando la mancanza di superficie
adeguata risultava compensata da una congrua altezza dei locali. La necessità era
dettata dalla caratteristica fisica dell’aria stessa, che sicuramente circola meno
negli strati superiori rispetto a quelli inferiori, specialmente in uno spazio
limitato come quello di un rifugio.
Solamente i ricoveri collocati in corrispondenza del centro città o delle arterie
principali potevano essere pensati ed edificati per un numero maggiore di
soggetti rispetto agli inquilini previsti, al fine di poter ospitare cittadini estranei
in transito, ma certamente valevano le medesime regole sopracitate.
Ciascun rifugio doveva risultare contrassegnato da una grossa lettera “R” dipinta
in vernice bianca – o da altro segnale idoneo – da disporre all’esterno del palazzo,
per indicarne l’esistenza in caso di necessità anche ai passanti. Il ricovero doveva
inoltre evidenziare la propria capacità massima.
Le dimensioni delle coperture (≈ 175 cm pari a ipotetici 125 cm di resistenza allo
scoppio ed altri 50 cm di massima penetrazione) e delle pareti di un rifugio
sotterraneo dovevano essere ideate in relazione all’edificio sovrastante, alle
condizioni dello stato di fatto, al numero di piani dell’edificio e all’intera struttura.
Tuttavia, sia la copertura che le pareti dovevano esser costruiti con
conglomerato cementizio, o soddisfare una resistenza equivalente.
Una nota importante per la definizione degli spessori era legata alla massima
penetrazione delle bombe, calcolata tenendo conto della resistenza opposta dai
solai che l’ordigno doveva attraversare, prima di giungere sulla copertura del
ricovero.
Era previsto, infine, che la copertura del ricovero (a doppia armatura, con maglie
da 20 cm e tondini di 15-20 mm) fosse distaccata rispetto al solaio (ad armatura
semplice), per attutire le vibrazioni ed evitarne eventuali crolli.
Le chiusure dei ricoveri dovevano essere ermetiche, opportunamente distanziate
e con doppio accesso, di cui uno su strada o su un ampio cortile.
Ma il concetto di sicurezza nei confronti dell’esterno andava integrato anche con
precise norme inerenti alla salvaguardia della salute degli abitanti dei rifugi. Un
aspetto necessario da tutelare era senza dubbio rivolto alle norme di igiene e
benessere, al fine di consentire di esplicare le funzioni organiche nel modo
migliore e in assenza di pericolo per la salute degli occupanti. Fu così che venne
data una particolare attenzione, da parte dell’ingegneria sanitaria, a quanto
concerneva la vita all’interno dei rifugi, che doveva risultare salutare e
confortevole nel limite del possibile.
Furono quindi emanate altre norme d’igiene relative a quest’altro aspetto, la cui
osservanza era resa indispensabile per evitare il diffondersi di malattie; tali
disposizioni avevano validità sia per i ricoveri di nuova progettazione, che per
l’adeguamento delle preesistenze44.
Era previsto che la ventilazione interna fosse regolata uniformemente tramite
ventilatori a bocchetta; la direzione dei tubi non doveva porsi in maniera diretta,
bensì deviata per evitare eventuali effetti da onda d’urto, e gli stessi dovevano
essere muniti di apposito filtro assorbente e neutralizzante, per evitare il
passaggio di sostanze nocive. Il ricambio dell’aria era previsto in misura di
almeno 2 mc / persona /ora, ma ne andava calcolato un quantitativo maggiore
per permettere una sovrapposizione (50 mm di acqua oltre la pressione
necessaria a vincere la resistenza dei filtri e delle canne di ventilazione), al fine di
impedire il ricircolo di gas tossici.
Il locale caldaie degli impianti di riscaldamento andava chiuso da apposite porte e
dislocato in zone non troppo adiacenti al rifugio, per evitare eventuali esalazioni
da sostanze nocive e moleste.
L’illuminazione interna, a differenza di quella pubblica che per strada veniva
interrotta, doveva essere assicurata e ciò era permesso o tramite un impianto
elettrico privato, regolato autonomamente, o per mezzo di un impianto azionato
mediante dinamo. Erano tuttavia tollerati rimedi di circostanza come torce,
lampade e accumulatori.
Le latrine e le forniture di acqua erano gestite in maniera differente a seconda
della tipologia di rifugio, così come altri servizi accessori. Spesso i servizi igienici
dei privati erano costituiti semplicemente da un secchio, che poi andava svuotato
manualmente, mentre per i rifugi più grandi vi erano vespasiani o turche.
L’umidità da risalita capillare era facilmente eliminabile mediante l’uso di
apposite malte ed intonaci idrofughi, applicati facendo molta attenzione
all’efficace isolamento del pavimento. Un materiale economico, che soddisfaceva
bene tale esigenza e che non richiedeva particolare manutenzione, era l’asfalto. Al
di sotto di questo, era realizzato un buon isolamento dal terreno mediante
l’inserimento di vespai aerati composti da voltini in muratura.
Pochi furono invece i casi in cui erano presenti dei rivestimenti perimetrali, per
lo più in legno; questo accorgimento era consigliato nel caso di pareti a diretto
contatto con il suolo circostante, salvo che ci fosse una camera d’aria interposta.
Le immondizie depositate dovevano essere rimosse giornalmente, così come
andava sovente cosparsa una particolare lozione mista di formalina e calce per
tenere lontani i parassiti.
NORME TECNICHE COSTRUTTIVE PER LA PROTEZIONE ANTIAEREA: LE ISTRUZIONI DEL 1938
Titolo
Istruzione sulla protezione antiaerea / Ministero della Guerra
Pubblicazione
Roma : Istituto Poligrafico dello Stato
Anno
1938
Descr. fisica
12 fascicoli in cofanetto ; 22 cm
Lingua
Italiano
Contenuto
1: Organizzazione della P.A.A.
2: Mezzi di offesa e loro effetti
3: La segnalazione dell’allarme
4: L’oscuramento delle luci
5: Urbanistica, edilizia antaerea e ricoveri
6: Dissimulazione degli obbiettivi
7: Lo sfollamento della popolazione
8: Protezione sanitaria antiaerea
9: Protezione antincendi
10: Protezione del patrimonio artistico e culturale
11: Provvedimenti complementari della protezione antiaerea
12: Indice generale
Il Ministero della Guerra predispose nel 1938 un ampio e articolato documento,
“Istruzione sulla protezione antiaerea”, composto da 11 fascicoli, ognuno dei quali
esaminava un aspetto particolare della P.A.A.. Il documento era dedicato – tra
svariati argomenti – alle regole costruttive dei ricoveri nei fabbricati di nuova
costruzione, era arricchito da diverse illustrazioni e comprendeva anche la
precedente normativa riguardante i ricoveri antiaerei.
Nell’introduzione dell’Istruzione 45 si spiegava la necessità e lo scopo della
protezione antiaerea, l’organizzazione che lo Stato doveva possedere a livello
centrale e provinciale, i provvedimenti da assumere nel medio e nel lungo
periodo.
Il documento aveva, infatti, una prospettiva di lungo termine in quanto forniva
prescrizioni, alcune delle quali attuabili solo in diversi anni, come la costruzione
di “città giardino” e di infrastrutture “velocissime”, l’addestramento efficiente e
l’equipaggiamento ottimale della popolazione.
Nel fascicolo introduttivo si legge: “La P.A.A. (protezione antiaerea) richiede una
complessa e graduale preparazione, la pronta disponibilità di adeguati mezzi e materiali
vari nonché personale numerosissimo, convenientemente inquadrato, addestrato ed
equipaggiato”.
I diversi fascicoli  offrivano indicazioni sui mezzi di offesa, sulle segnalazioni
dell’allarme, sullo sfollamento della popolazione, sulla protezione sanitaria,
antincendio e del patrimonio artistico.
Il fascicolo n. 5 era intitolato “Urbanistica, edilizia antiaerea e ricoveri” e disciplinava due distinti aspetti delle agglomerazioni
urbane, oltre a dare indicazioni per la costruzione dei ricoveri:
Aspetto urbanistico: il fascicolo pianificava la trasformazione e
l’ampliamento dei centri abitati, avvertendo come i piani regolatori dovessero
tener conto delle norme di protezione antiaerea48.
A questo scopo l’Istruzione suggeriva il decentramento degli impianti ferroviari,
dei porti e degli aeroporti, la creazione di larghe vie di comunicazione e di parchi.
Il documento prevedeva anche il decentramento degli insediamenti industriali e
la costruzione di borgate satelliti. Inoltre, gli edifici pubblici di vasta mole –
come le caserme e gli ospedali – dovevano essere decentrati nella periferia.
Il rapporto di edificabilità – secondo il documento – non avrebbe dovuto superare
la proporzione di 1 a 3 fra le aree coperte e quelle libere; inoltre sarebbe stato
opportuno distanziare i diversi edifici con strade larghe, piazze e parchi con
piante ad alto fusto. I palazzi con molti piani dovevano essere limitati ai quartieri
popolari, la costruzione di villini, invece, alle zone periferiche. In ogni caso, tutti
gli edifici andavano costruiti adeguatamente distanziati fra loro, con una
tinteggiatura esterna tale da confondersi con l’ambiente, al fine di rendere gli
immobili non appariscenti e individuabili dall’alto.
L’insieme di queste misure – secondo l’Istruzione – avrebbe reso meno devastante
l’effetto dirompente delle bombe, considerando che mediamente gli ordigni
lanciati non avevano una portata eccessiva, con un peso di 100 kg. circa49.
Aspetto edilizio: l’Istruzione provvedeva a fornire indicazioni su aspetti
peculiari degli edifici. La costruzione di adeguate coperture – come i tetti
devianti a falde inclinate, oppure i tetti piani d’arresto – sarebbe risultata efficace
per lo spessore e la solidità, ma di conseguenza avrebbe provocato un peso
eccessivo. Ragioni pratiche ed economiche ne scoraggiavano quindi la fattibilità.
Per le medesime ragioni risultava sconsigliabile anche la costruzione di solai
ammortizzatori a frenatura successiva.
La soluzione individuata dall’Istruzione consisteva nella costruzione di edifici a
valvola di sicurezza. Come riporta il documento, questa tecnica constava di “una
saldissima ossatura portante formata da pilastri solidamente fondati nel suolo e da
membrature orizzontali ben collegate coi pilastri”50. Le varie membrature dovevano
risultare così ben vincolate fra loro che la soppressione di una di esse non
avrebbe determinato il crollo dell’intero edificio.
L’ossatura doveva essere costituita da conglomerato cementizio armato e il
completamento dell’edificio prevedere cortine di materiale leggero con solai in
cemento armato.
In caso di esplosione per effetto di una bomba, le pareti leggere sarebbero state
facilmente asportate dall’onda d’urto, ma la struttura portante non avrebbe
subito danni importanti. I solai, infatti, avrebbero frenato la forza di penetrazione
della bomba prima di giungere al piano terra.
Le norme costruttive proseguivano fornendo indicazioni sulle forme
planimetriche ottimali, sconsigliando i cortili chiusi a favore di cortili aperti e ben
areati. Inoltre le coperture avrebbero dovuto risultare a terrazzo ed in cemento
armato, così come i solai; da evitare costruzioni a sbalzo o decorazioni
appariscenti, così come le ampie vetrate a causa della superficie riflettente. Il
piano di posa delle fondazioni avrebbe dovuto essere scelto accuratamente, così
come lo spessore da attribuire ad esse.
L’insieme di queste misure, inevitabilmente da attuarsi in un arco temporale di
più anni per una questione di costi e tempi, non poteva evitare tuttavia la
costruzione dei ricoveri, ricordava l’Istruzione.
L’insieme di tali indicazioni era valido innanzitutto per i ricoveri costruiti sotto
immobili di nuova edificazione o ubicati sotto piazze o ampi spazi.
Successivamente esse si rivolgevano anche a quei ricoveri che risultavano
adattamento di preesistenze.
Nel documento era presente la distinzione fra ricoveri pubblici (per ospitare i
cittadini sorpresi in strada al momento dell’attacco) e ricoveri privati.
Questi ultimi si suddividevano a loro volta in tre categorie: “collettivi” (costruiti
negli edifici sedi di uffici pubblici e privati, negli stabilimenti industriali e così
via), “casalinghi” (costruiti negli edifici adibiti a civile abitazione) ed “individuali”
(per la protezione di individui con compiti speciali)52.
L’ubicazione dei ricoveri pubblici doveva essere ripartita nell’agglomerato
urbano tenendo in considerazione i punti con maggior affluenza di cittadini. Per
essi si potevano sfruttare le gallerie urbane, le gallerie naturali, gli acquedotti, le
metropolitane, i sottopassaggi o altre preesistenze costruite nel sottosuolo.
I ricoveri privati, invece, potevano essere sistemati al piano terra o nel sottosuolo,
sfruttando le preesistenze laddove possibile. Essi dovevano essere ubicati lontano
dalle trombe delle scale e degli ascensori, dalle condutture e tubazioni di ogni
specie.
In mancanza di scantinati, o nell’impossibilità di effettuare degli scavi, i ricoveri
potevano essere sistemati al piano terreno o all’esterno del fabbricato, purché
addossati ai muri maestri.
Per quanto concerneva il livello di protezione ottenibile da un ricovero, esso
poteva risultare differente a seconda dei soggetti che vi trovavano riparo. Infatti
la solidità doveva risultare maggiore per quei ricoveri posti sotto edifici che, per
la loro funzione strategica, possedevano alta probabilità di ricevere colpi in pieno,
mentre per i ricoveri casalinghi risultava sufficiente la resistenza al crollo dei
piani superiori.
Per i soli ricoveri pubblici l’Istruzione raccomandava in ogni caso una protezione
alta.
Di conseguenza, in base al livello di protezione richiesto, variava lo spessore
delle pareti e della copertura. Nel caso di un ricovero pubblico, che doveva
resistere al colpo in pieno di una bomba di 100 kg, lo spessore minimo della
copertura ammontava pertanto a 1,75 m.
Le Istruzioni proseguivano sostenendo che un ricovero posto sotto un qualsiasi
edificio avrebbe ricevuto un effetto mitigato della forza viva esplosiva, in quanto i
solai soprastanti avrebbero svolto la funzione di strutture frenanti. Tale regola
era considerata direttamente proporzionale al numero dei piani dell’edificio.
Per quanto riguardava i ricoveri casalinghi, per i quali non era necessaria una
tecnica costruttiva atta a resistere ai colpi in pieno, l’Istruzione si ricollegava alla
Legge 1527/1937 (obbligatorietà dei ricoveri nei nuovi edifici di civile
abitazione). L’Istruzione illustrava criteri specifici per la copertura dei ricoveri,
sulla base della struttura sovrastante, del numero e della tipologia dei relativi
solai. Ulteriore richiamo alla citata legge riguardava anche i carichi massimi di
sicurezza e l’armatura in ferro della copertura e delle pareti53.
Le pareti e la fondazione del ricovero dovevano, inoltre, resistere all’azione dei
colpi laterali. L’effetto dirompente poteva risultare diverso a seconda della
presenza di altri spazi sotterranei (che in tal caso avrebbero svolto la funzione di
camera da scoppio) o, al contrario, dell’ubicazione del ricovero in un terrapieno.
In questo caso il danno alle strutture sarebbe stato più ingente.
Per neutralizzare gli effetti dei colpi laterali era quindi necessario adottare i
seguenti provvedimenti, combinati fra loro in modo opportuno: prolungamento
della copertura e creazione di un’intercapedine mediante la costruzione di una
struttura muraria. I due fattori combinati fra loro avrebbero ottenuto lo scopo
di creare un cuscino protettivo del ricovero.
Riferendosi alla capacità massima dei ricoveri, occorre nuovamente distinguere
fra ricoveri casalinghi (non costruiti per ricevere i colpi in pieno di una bomba) e
ricoveri pubblici e collettivi (adatti agli effetti dei colpi in pieno in quanto più
solidi).
Per i ricoveri casalinghi l’Istruzione prevedeva una capacità massima di 40
persone, mentre per i pubblici e collettivi la capacità veniva aumentata
notevolmente purché si fosse provveduto alla compartimentazione in celle.
Analogamente a quanto prescritto dalla Legge 1527/1937, il rapporto
superficie/occupante doveva essere di 1 mq/2 occupanti, mentre l’altezza utile
non poteva essere inferiore ai 2 m, misurati fra il pavimento e la faccia inferiore
più bassa della volta.
E ancora, considerando i livelli di ossigeno e di anidride carbonica inversamente
proporzionali fra loro e in mancanza di un impianto di areazione, la cubatura
minima avrebbe dovuto risultare di 3 mc/persona. In queste condizioni la
permanenza continuativa degli occupanti poteva giungere a tre ore (durata
massima di un attacco aereo), senza il ricorso a sistemi di ventilazione.
Con quest’ultimo sistema la permanenza invece poteva protrarsi per settimane se
non mesi (alcuni ricoveri, come quello del Palazzo Uffici all’EUR di Roma o il
ricovero S.M.I. di Campo Tizzoro in provincia d Pistoia, erano stati progettati
per soggiorni molto lunghi).
Un aspetto fondamentale della costruzione di un ricovero erano gli accessi,
considerando la circostanza che il tempo fra l’allarme e l’attacco era di pochi
minuti55. Essi dovevano essere almeno due, il più possibile lontani fra loro: uno
doveva fungere da ingresso principale ed il secondo da uscita di sicurezza. Per i
ricoveri pubblici e collettivi – dove era possibile ospitare più di 100 persone – la
norma prevedeva un numero maggiore d’ingressi al fine di evitare
assembramenti e panico.
Risultava fondamentale che l’ingresso del ricovero non fosse il prolungamento
della rampa o della scala di accesso, ma che fossero previste delle curve ad angolo
retto al fine di diminuire l’efficacia sia delle schegge dell’ordigno che dell’onda
d’urto dell’esplosione.
I ricoveri dovevano risultare impermeabili ed a perfetta tenuta, per evitare
l’ingresso di sostanze o gas nocivi. Ciò veniva reso possibile dalla costruzione di
un anti-ricovero e dalla tenuta stagna di tutte le aperture.
Posto davanti all’apertura del ricovero, era opportuno infatti che venisse
costruito un anti-ricovero di dimensioni variabili, con la funzione di stanza da
decontaminazione, quindi come ulteriore barriera contro l’infiltrazione di gas
dall’esterno. Per la sua natura, l’anti-ricovero era destinato alla sosta
temporanea56.
Parimenti, le porte d’ingresso interne ed esterne dovevano risultare robuste,
ignifughe, indeformabili ed a tenuta stagna. Esse dovevano possedere le
dimensioni minime previste dalla legge, così come le eventuali porte interne fra
una cella e l’altra. La porta d’ingresso, almeno nei ricoveri pubblici e collettivi,
doveva risultare formata da due battenti sovrapposti, da aprirsi uno in senso
opposto all’altro, al fine di proteggere contro le schegge (battente esterno) e
impedire l’entrata dei gas (battente interno).
Per i ricoveri casalinghi o di piccole dimensioni, tuttavia, era sufficiente una sola
porta, purché con le caratteristiche richieste.
Per il ricambio dell’aria, se la cubatura era insufficiente occorreva provvedere con
due mezzi alternativi:
• rigenerazione chimica nell’interno del ricovero: mediante sostanze specifiche,
come la soda caustica, l’aria del ricovero veniva purificata; questo procedimento
tuttavia non eliminava il calore dovuto ai corpi umani;
• rifornimento di aria pura dall’esterno: mediante una presa d’aria dall’esterno,
delle tubazioni indipendenti e l’aspirazione con un ventilatore dotato di un filtro.
Qualunque fosse il mezzo utilizzato per il ricambio dell’aria, dopo un attacco
aereo era opportuno provvedere al suo rinnovo con l’apertura di tutte le porte e
la creazione di corrente;
• altro aspetto importante da considerare era l’illuminazione: la corrente
elettrica traeva alimentazione dalla rete cittadina, ma occorreva altresì prevedere
un sistema di sicurezza qualora l’energia elettrica fosse venuta a mancare;
sorgenti luminose a fiamma o un impianto di lampadine di piccola potenza
alimentate da pile a liquido.
Infine l’Istruzione si occupava di altri aspetti non strettamente legati alle norme
costruttive, ma ugualmente importanti57. Era previsto un numero proporzionale
di latrine ogni 30 persone, con scarico a secco o a cascata d’acqua. Parimenti
occorreva provvedere ad un serbatoio per l’acqua in ragione di 1 mc ogni 50 mq.
Ed ancora, era stata programmata la presenza di un numero minimo di arredi –
sedie, tavoli, sedie a sdraio – oltre che l’attrezzatura per liberare l’accesso in caso
di bisogno, come vanghe, piccozze e palanchini.
L’insieme di queste regole appariva meno rigido per i ricoveri casalinghi, per i
quali i proprietari possedevano maggiore autonomia decisionale.
Per quanto concerneva i ricoveri ricavati in prossimità o sotto gli edifici
preesistenti, le regole costruttive contenute nell’Istruzione erano pressoché le
medesime, con la differenza che occorreva adattare le disposizioni alla situazione
di fatto .
In tale fattispecie erano da prendere in esame, quindi, elementi quali:
• i locali più adatti per la trasformazione in ricovero (scantinati, seminterrato,
piano terra);
• natura del terreno circostante;
• spessore e tipologia dei solai sovrastanti;
• struttura e spessore dei muri maestri e dei muri divisori in corrispondenza
dei locali da adibire a ricovero;
• ubicazione e numero delle porte e delle finestre di tali locali e scelta della
modalità migliore per renderle idonee alla funzione;
• cubatura dei locali da adibire a ricovero, in relazione al numero di persone da
ospitare.
L’attività di adattamento più importante era senza dubbio il rinforzo della
copertura e delle pareti dei locali da adibire a ricovero, cioè di quelle parti che
erano soggette a subire le maggiori sollecitazioni, per effetto dei colpi in pieno o
del crollo della struttura superiore.

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