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R.D.L. 22 febbraio 1937, n. 220 . Ordinamento della regia aeronautica.

R.D.L. 22 febbraio 1937, n. 220 .
Ordinamento della regia aeronautica.

Art. 1.      Il complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, del regno e delle colonie, costituisce la regia aeronautica
Art. 2.  [2]
Art. 3.      L’ufficio di stato maggiore della regia aeronautica è retto dal capo di stato maggiore coadiuvato dal sottocapo di stato maggiore posto alle sue dirette dipendenze
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      La regia aeronautica consta dei seguenti elementi
Art. 7.      L’arma aeronautica è ripartita in
Art. 8.  [5]
Art. 9.      L’aviazione per il regio esercito comprende le forze aeree destinate ad assolvere i compiti che in pace ed in guerra ad essa verranno assegnati dai comandi del regio […]
Art. 10.      L’aviazione per la regia marina è costituita dalle forze aeree destinate ad assolvere i compiti di impiego che, sia in pace che in guerra, verranno assegnati dai comandi […]
Art. 11.      Le aviazioni di presidio coloniale sono costituite da quelle aliquote delle forze aeree dislocate nei territori delle colonie, destinate esclusivamente ad assolvere i […]
Art. 12.      I comandi e le unità delle aviazioni per il regio esercito, per la regia marina e di presidio coloniale dipendono direttamente dai comandi pel regio esercito, della […]
Art. 13.      L’ordinamento e le attribuzioni dei comandi, reparti e servizi della regia aeronautica sono stabiliti con regolamenti da approvarsi con decreto ministeriale, previ […]
Art. 14.      La suddivisione della varie unità ed enti previsti dal presente decreto in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, ove non siano in […]
Art. 15.      Il personale della regia aeronautica è costituito da
Art. 16.      Gli ufficiali dell’arma aeronautica divisi in
Art. 17.      L’organico degli ufficiali dell’arma aeronautica ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti, è quello risultante dalla unita tabella A firmata, d’ordine nostro, […]
Art. 18.      Gli osservatori delle squadriglie per il regio esercito, per la regia marina e di presidio coloniale sono ufficiali rispettivamente del regio esercito, della regia […]
Art. 19.      I ministeri della guerra, della marina e delle colonie, previo accordo con quello dell’aeronautica, hanno facoltà di allenare all’osservazione aerea presso le unità di […]
Art. 20.      Il corpo del genio aeronautico è costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti alla progettazione, alla costruzione, […]
Art. 21.  [9]
Art. 22.      Gli ufficiali del corpo del genio aeronautico sono divisi in
Art. 23.  [10]
Art. 24.  [11]
Art. 25.      Gli ufficiali del corpo di commissariato aeronautico sono divisi in
Art. 26.      Il corpo sanitario aeronautico è costituito dagli ufficiali medici d’aeronautica ed esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese ad accertare la idoneità […]
Art. 27.  [12]
Art. 28.      L’organico degli ufficiali del corpo sanitario aeronautico è quello risultante dall’unita tabella A firmata, d’ordine nostro, dai ministri per l’aeronautica e per le […]
Art. 29.      Gli organici di cui ai precedenti articoli 17, 22, 25 e 28 saranno raggiunti in cinque anni, secondo l’unita tabella A firmata, d’ordine nostro, dai ministri per […]
Art. 30.      I principi reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dal presente decreto
Art. 31.      Nelle tabelle organiche stabilite dal presente decreto non sono compresi gli ufficiali di complemento dei vari corpi e categorie
Art. 32.      La ripartizione del personale militare della regia aeronautica tra i vari enti previsti dal presente decreto è stabilita dal ministero della aeronautica con apposite […]
Art. 33.      L’organico dei sottufficiali della regia aeronautica è quello indicato nell’unita tabella B firmata, d’ordine nostro, dai ministri per la aeronautica e per le finanze e […]
Art. 34.      Le scuole comprendono
Art. 35.      All’insegnamento della materie militari delle scuole di cui all’articolo precedente, ed alla vigilanza sulle scuole civili di pilotaggio si provvede con personale […]
Art. 36.      Annualmente, con la legge del bilancio, verranno assegnati i fondi necessari per mantenere in efficienza le unità e gli enti della regia aeronautica esistenti, con i […]
Art. 37.      Al servizio della giustizia militare si provvede con i tribunali militari
Art. 38.      E’ abrogata la legge 6 gennaio 1931, n. 98, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto

§ 46.2.3 – R.D.L. 22 febbraio 1937, n. 220 [1] .

Ordinamento della regia aeronautica.

(G.U. 13 marzo 1937, n. 61)

 

 

Art. 1.

Il complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, del regno e delle colonie, costituisce la regia aeronautica.

Le forze militari aeree, le basi aeree, le scuole, i servizi ed enti aeronautici metropolitani e coloniali, sono alle dipendenze tecniche, amministrative e d’impiego del ministero dell’aeronautica, salvo il disposto degli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente decreto e salvo quanto stabiliscono l’art. 2 del regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, e l’art. 2 del regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, con le sue successive modificazioni, rispettivamente per l’aviazione di presidio coloniale della Libia e per le forze aeree dell’A.O.I.

 

Art. 2. [2]

La regia aeronautica è così ordinata:

1 ufficio di stato maggiore;

4 comandi di zona aerea territoriale;

1 comando di aeronautica della Sicilia;

1 comando di aeronautica della Sardegna;

1 comando di aeronautica dell’Egeo;

1 comando di aeronautica della Libia;

1 comando di aeronautica dell’A.O.I.;

1 comando di aeronautica dell’Albania.

 

Art. 3.

L’ufficio di stato maggiore della regia aeronautica è retto dal capo di stato maggiore coadiuvato dal sottocapo di stato maggiore posto alle sue dirette dipendenze.

Le attribuzioni del capo di stato maggiore e del sottocapo di stato maggiore sono stabilite con legge a parte.

L’ordinamento e le attribuzioni dell’ufficio di stato maggiore sono stabiliti con decreto ministeriale.

 

Art. 4. [3]

Hanno giurisdizione territoriale:

a) i comandi di zona aerea territoriale;

i comandi di aeronautica della Sicilia e della Sardegna ed i seguenti enti che da essi dipendono;

le direzioni dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

le direzioni del demanio aeronautico con i relativi magazzini e stabilimenti;

le direzioni di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;

le direzioni delle telecomunicazioni e dell’assistenza al volo coi relativi magazzini e stabilimenti;

i comandi dei centri leva e reclutamento;

i comandi degli aeroporti militari;

b) b) i comandi di aeronautica dell’Egeo, della Libia e dell’Albania ed i seguenti enti che da essi dipendono:

le direzioni dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

le direzioni del demanio aeronautico con i relativi magazzini e stabilimenti;

le direzioni di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;

le direzioni delle telecomunicazioni e dell’assistenza al volo coi relativi magazzini e stabilimenti;

i comandi degli aeroporti militari;

c) il comando di aeronautica dell’A.O.I. ed i seguenti enti che da esso dipendono:

i comandi di settore aeronautico;

la direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

la direzione del demanio aeronautico con i relativi magazzini e stabilimenti;

la direzione di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;

i comandi delle basi aeree;

d) le direzioni delle costruzioni aeronautiche coi relativi magazzini e stabilimenti.

 

Art. 5. [4]

I territori di giurisdizione dei comandi di zona aerea, del comando di aeronautica della Sicilia, del comando di aeronautica della Sardegna, del comando di aeronautica dell’Egeo, del comando di aeronautica della Libia, del comando di aeronautica dell’A.O.I. e dipendenti comandi di settore, del comando di aeronautica dell’Albania, nonchè quelli delle direzioni delle costruzioni aeronautiche, sono stabiliti con decreto reale previ accordi con il ministero dell’Africa italiana per quanto concerne il comando di aeronautica della Libia ed il comando di aeronautica dell’A.O.I.

Le nomine degli ufficiali generali preposti ai comandi di zona aerea territoriale e ai comandi di aeronautica, saranno fatte con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri.

Le direzioni dei comandi di zona aerea e dei comandi di aeronautica ed i comandi dei centri leva e reclutamento, hanno giurisdizione su tutto il territorio dei rispettivi, comandi di zona aerea o comandi di aeronautica.

Il territorio di giurisdizione di ciascun comando di aeroporto militare o base aerea è stabilito dal ministero dell’aeronautica su proposta dei comandi di zona aerea o comandi di aeronautica nel cui territorio l’aeroporto o la base sono situati.

 

Art. 6.

La regia aeronautica consta dei seguenti elementi:

a) arma aeronautica;

b) corpo del genio aeronautico;

c) corpo di commissariato aeronautico;

d) corpo sanitario aeronautico;

e) scuole militari della regia aeronautica.

La ripartizione e le attribuzioni di ciascuno dei predetti elementi sono stabiliti nei successivi articoli.

 

Art. 7.

L’arma aeronautica è ripartita in:

a) arma aerea;

b) aviazione per il regio esercito;

c) aviazione per la regia marina;

d) aviazioni di presidio coloniale.

 

Art. 8. [5]

L’armata aerea è il complesso delle forze aeree destinate ad assolvere i compiti della guerra aerea, compresa la difesa del regno e dei territori comunque soggetti alla sovranità dello Stato.

La squadriglia è l’unità organica fondamentale dell’armata aerea.

Il gruppo è costituito da un comando e da un numero variabile di squadriglie.

Lo stormo è costituito da un comando e da un numero variabile di gruppi.

La brigata aerea è costituita da un comando e da due stormi omogenei.

La divisione aerea è costituita da un comando e da tre o più stormi omogenei.

La squadra aerea è costituita da un comando e da due o più divisioni o brigate omogenee e da un numero vario di squadriglie da ricognizione strategica.

La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unità aeree.

Le nomine degli ufficiali generali preposti al comando di squadre aeree saranno fatte con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri.

L’armata aerea è costituita da 93 gruppi di squadriglie riuniti in un numero variabile di unità aeree di ordine superiore.

In tale numero non sono compresi i gruppi di squadriglie dell’armata aerea dislocati nell’A.O.I., la cui entità verrà stabilita in relazione alle esigenze dell’impero, secondo quanto dispone l’art. 3 del regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, e successive modificazioni.

 

Art. 9.

L’aviazione per il regio esercito comprende le forze aeree destinate ad assolvere i compiti che in pace ed in guerra ad essa verranno assegnati dai comandi del regio esercito.

Essa si compone di 15 gruppi di squadriglie da osservazione aerea, costituiti ciascuno da un comando ed un numero variabile di squadriglie: la squadriglia è l’unità organica fondamentale dell’aviazione per il regio esercito.

I gruppi di squadriglie saranno ordinati in cinque stormi aventi costituzione analoga a quella degli stormi dell’armata aerea; la loro assegnazione agli stormi non potrà essere cambiata che previo concerto con il ministero della guerra.

Il numero complessivo delle squadriglie dell’aviazione per il regio esercito, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonchè la loro dislocazione normale, sono stabiliti d’intesa tra il ministero dell’aeronautica e quello della guerra.

La dislocazione normale può essere temporaneamente variata su richiesta dei comandi del regio esercito da cui le unità dipendono per l’impiego, previ accordi con la regia aeronautica per il funzionamento dei servizi.

All’aviazione per il regio esercito è preposto, con funzioni ispettive, un ufficiale del ruolo naviganti dell’arma aeronautica aventi il grado di generale di divisione o di brigata aerea.

Le attribuzioni di detto ispettore verranno determinate con regio decreto da emanarsi previo concerto col ministero della guerra.

 

Art. 10.

L’aviazione per la regia marina è costituita dalle forze aeree destinate ad assolvere i compiti di impiego che, sia in pace che in guerra, verranno assegnati dai comandi della regia marina.

Essa si compone di:

quattro comandi di aviazione;

un numero variabile di squadriglie da ricognizione marittima;

aerei imbarcati sulle navi.

I comandi di aviazione sopraddetti hanno, nei riguardi dei dipendenti reparti da ricognizione marittima, le attribuzioni dei comandi di stormo.

Il numero complessivo delle squadriglie, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonchè la loro dislocazione normale sono stabiliti previo concerto tra il ministero dell’aeronautica e quello della marina.

Ugualmente d’intesa tra i due ministeri sono stabiliti il numero degli aerei imbarcati, le loro caratteristiche, nonchè il personale necessario per il loro impiego a bordo delle regie navi.

All’aviazione per la regia marina è preposto, con funzioni ispettive, un ufficiale del ruolo naviganti dell’arma aeronautica avente grado di generale di divisione o di brigata aerea.

Le attribuzioni di detto ispettore verranno determinate con regio decreto da emanarsi previo concerto col ministero della marina.

 

Art. 11.

Le aviazioni di presidio coloniale sono costituite da quelle aliquote delle forze aeree dislocate nei territori delle colonie, destinate esclusivamente ad assolvere i compiti di presidio che in pace ed in guerra ad esse verranno assegnati.

Il numero complessivo delle squadriglie di presidio coloniale, al loro costituzione organica, il loro raggruppamento in unità di ordine superiore, la loro dislocazione normale, sono stabiliti previo concerto fra i ministeri dell’aeronautica e delle colonie.

Alle spese per il servizio aereo di presidio coloniale della Libia si provvede secondo quanto è disposto dall’art. 6 del regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323.

 

Art. 12.

I comandi e le unità delle aviazioni per il regio esercito, per la regia marina e di presidio coloniale dipendono direttamente dai comandi pel regio esercito, della regia marina e dei governi coloniali per tutto quanto concerne il loro impiego nella guerra terrestre marittima e nelle operazioni di polizia coloniale e il relativo addestramento nonchè le questioni disciplinari che ne derivano. Le direttive e le istruzioni per l’addestramento e l’impiego di queste unità sono di competenza dei ministeri interessati.

Dipendono invece, per il tramite gerarchico dai comandi della regia aeronautica, per il loro addestramento tecnico-professionale e per le questioni organiche, disciplinari, amministrative che ne derivano.

La dipendenza degli aerei imbarcati sulle regie navi e delle unità imbarcate sulle regie navi portaerei è regolata da disposizioni a parte, emanate previo concerto fra i Ministeri dell’aeronautica e della marina.

I particolari concernenti le dipendenze sopra dette verranno disciplinati in un regolamento da compilarsi di concerto fra i ministeri interessati e da approvarsi con decreto reale.

 

Art. 13.

L’ordinamento e le attribuzioni dei comandi, reparti e servizi della regia aeronautica sono stabiliti con regolamenti da approvarsi con decreto ministeriale, previ accordi con i ministeri della guerra e della marina per quanto concerne rispettivamente le squadriglie della aviazioni per il regio esercito e per la regia marina.

 

Art. 14.

La suddivisione della varie unità ed enti previsti dal presente decreto in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, ove non siano in esso specificatamente indicati, sono stabiliti dal ministero dell’aeronautica, previ accordi con i ministeri della guerra, della marina e delle colonie, rispettivamente per le unità delle aviazioni per il regio esercito, per la regia marina e di presidio coloniale nonchè delle forze aeree dell’A.O.I.

 

Art. 15.

Il personale della regia aeronautica è costituito da:

a) ufficiali;

b) sottufficiali;

c) truppa.

a) Ufficiali

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

 

maresciallo dell’aria
ufficiali generali
generale d’armata aerea

generale di squadra aerea

generale ispettore del genio aeronautico

generale di divisione aerea

Tenente generale del genio aeronautico

Tenente generale di commissariato aeronautico

tenente generale medico di aeronautica [6]

generale di brigata aerea

maggior generale del genio aeronautico

maggior generale di commissariato aeronautico

maggior generale medico di aeronautica

Colonnello
ufficiali superiori
tenente colonnello

Maggiore

Capitano
ufficiali inferiori
Tenente

Sottotenente, sottotenente maestro direttore del corpo

musicale della regia aeronautica, sottotenente

maestro di scherma

b) Sottufficiali

La gerarchia nei gradi di sottufficiali è la seguente:

 

maresciallo
di 1ª classe

di 2ª classe

di 3ª classe
sergente maggiore

sergente.

c) Truppa

primo aviere

La gerarchia nei gradi della truppa è la seguente:

aviere scelto

aviere.

 

Art. 16.

Gli ufficiali dell’arma aeronautica divisi in:

ruolo naviganti;

ruolo servizi;

ruolo specialisti.

I tre ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo salvo che dal ruolo naviganti al ruolo servizi, secondo quanto dispone il regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni.

Gli ufficiali del ruolo naviganti esercitano le funzioni inerenti al comando organizzazione e funzionamento delle unità aeree e coprono le cariche per essi previste nell’ordinamento degli organi centrali e territoriali della regia aeronautica e negli ordinamenti degli altri enti militari e civili dello Stato.

Gli ufficiali del ruolo servizi disimpegnano i compiti inerenti all’organizzazione e funzionamento dei servizi a terra ed in particolare degli aeroporti e delle basi aeree, caposaldi su cui si impernia il funzionamento dei reparti di volo [7] .

Gli ufficiali del ruolo specialisti disimpegnano i compiti tecnico-professionali inerenti al personale ed al materiale della propria categoria.

Il ruolo specialisti è suddiviso nelle seguenti categorie:

motoristi;

montatori;

radioaerologisti;

armieri artificieri;

elettricisti

fotografi

automobilisti

 

Art. 17.

L’organico degli ufficiali dell’arma aeronautica ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti, è quello risultante dalla unita tabella A firmata, d’ordine nostro, dai ministri per l’aeronautica e per le finanze.

 

Art. 18.

Gli osservatori delle squadriglie per il regio esercito, per la regia marina e di presidio coloniale sono ufficiali rispettivamente del regio esercito, della regia marina e delle truppe coloniali che abbiano frequentato i corsi regolari presso le scuole di osservazione aerea e conseguito il relativo brevetto [8] .

Durante il servizio presso le squadriglie, tali ufficiali fanno parte costitutiva delle squadriglie stesse, pur continuando ad essere compresi nei quadri della rispettiva arma o corpo e a vestirne la divisa.

Il numero degli ufficiali da comandare in servizio come osservatori, nonchè la durata del servizio stesso, sono stabiliti d’intesa tra i ministeri interessati.

Gli ufficiali allievi osservatori sono comandati presso la regia aeronautica nel numero e per la durata da stabilirsi d’intesa tra i ministeri interessati. Anche tali ufficiali continuano ad essere compresi nei quadri della rispettiva arma o corpo e a vestirne la divisa.

Tutti gli ufficiali di cui sopra ricevono gli assegni e tutte le altre competenze comprese le indennità aeronautiche, dall’amministrazione alla quale appartengono. Tuttavia le indennità aeronautiche sono pagate agli ufficiali stessi dagli enti amministrativi della regia aeronautica, salvo rimborso da parte delle amministrazioni alle quali appartengono.

La regolamentazione circa il servizio che debbono prestare gli anzidetti ufficiali presso i reparti della regia aeronautica è stabilita d’intesa tra i ministeri interessati.

 

Art. 19.

I ministeri della guerra, della marina e delle colonie, previo accordo con quello dell’aeronautica, hanno facoltà di allenare all’osservazione aerea presso le unità di cui agli articoli 9, 10 e 11, il dipendente personale brevettato in soprannumero a quello contemplato nell’articolo precedente.

Anche tale personale rimane negli organici dell’arma di provenienza ed a totale carico del bilancio del rispettivo ministero.

 

Art. 20.

Il corpo del genio aeronautico è costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti alla progettazione, alla costruzione, all’allestimento ed all’armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, in essi compresi gli immobili della regia aeronautica, nonchè al collaudo ed alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili della regia aeronautica.

Disimpegna inoltre ogni altro servizio tecnico inerente all’impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell’aviazione civile.

 

Art. 21. [9]

Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici staccati di sorveglianza;

delle direzioni del demanio aeronautico, dei comandi di zona aerea e dei comandi di aeronautica;

di impianti sperimentali e stabilimenti vari.

 

Art. 22.

Gli ufficiali del corpo del genio aeronautico sono divisi in:

ruolo ingegneri; – ruolo assistenti tecnici.

I due ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo.

L’organico degli ufficiali del corpo del genio aeronautico è quello risultante dall’unita tabella A firmata, d’ordine nostro, dai ministri per la aeronautica e per le finanze.

 

Art. 23. [10]

Il Corpo di commissariato aeronautico:

esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonchè degli altri materiali ordinari;

svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse ed assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti.

 

Art. 24. [11]

Il commissariato aeronautico presiede al funzionamento tecnico amministrativo:

delle direzioni di commissariato aeronautico, dei comandi di zona aerea e dei comandi di aeronautica;

di magazzini e stabilimenti vari.

 

Art. 25.

Gli ufficiali del corpo di commissariato aeronautico sono divisi in:

ruolo commissariato;

ruolo amministrazione.

I due ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo.

L’organico degli ufficiali del corpo di commissariato aeronautico è quello risultante dall’unita tabella A firmata, d’ordine nostro, dai ministri per l’aeronautica e per le finanze.

 

Art. 26.

Il corpo sanitario aeronautico è costituito dagli ufficiali medici d’aeronautica ed esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese ad accertare la idoneità psico-fisica, ai servizi generici e speciali, dei personali aeronautici, a curarne l’integrità fisica e tutelarne l’igiene, provvedono all’allestimento ed ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti ai fini di cui sopra.

 

Art. 27. [12]

Il corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico amministrativo:

degli istituti medico-legali della regia aeronautica;

degli uffici sanitari dei comandi di zona aerea e dei comandi di aeronautica;

di magazzini e stabilimenti vari.

Al servizio sanitario della regia aeronautica per le infermità di carattere generale si provvede altresì con gli stabilimenti sanitari del regio esercito e della regia marina, previ accordi con i ministeri interessati.

E’ compito del corpo sanitario aeronautico lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale aeronautico.

 

Art. 28.

L’organico degli ufficiali del corpo sanitario aeronautico è quello risultante dall’unita tabella A firmata, d’ordine nostro, dai ministri per l’aeronautica e per le finanze.

Con successivo provvedimento da emanarsi di concerto con il ministro per le finanze saranno stabilite le norme per la prima copertura dei posti dell’organico del corpo sanitario aeronautico.

 

Art. 29.

Gli organici di cui ai precedenti articoli 17, 22, 25 e 28 saranno raggiunti in cinque anni, secondo l’unita tabella A firmata, d’ordine nostro, dai ministri per l’aeronautica e per le finanze.

 

Art. 30.

I principi reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dal presente decreto.

Sono collocati fuori quadro, con decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti:

a) il ministro ed il sottosegretario di Stato;

b) gli ufficiali appartenenti alla casa militare di sua maestà ed alle case militari dei principi reali;

c) gli addetti aeronautici;

d) gli osservatori industriali;

e) gli ufficiali destinati alla commissione suprema di difesa;

f) gli ufficiali allievi presso l’istituto superiore di guerra, l’istituto superiore di guerra marittima e presso altri istituti e scuole non appartenenti alla regia aeronautica, per corsi di durata superiore ai sei mesi;

g) gli ufficiali messi a disposizione di altri ministeri, in seguito a richiesta di questi, per servizi che abbiano una durata superiore ai sei mesi; salvo quanto dispone l’art. 16 del regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, per quanto concerne gli ufficiali messi a disposizione del ministero delle colonie per i servizi tecnici e speciali e fermo il disposto della seguente lettera h);

h) gli ufficiali assegnati all’aeronautica dell’A.O.I. entro i limiti stabiliti con decreto del ministro per l’aeronautica, di concerto con il ministro per le finanze, nonchè quelli assegnati all’aviazione di presidio coloniale, ai sensi dell’art. 1 del regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2323 [13] .

I collocamenti fuori quadro disposti in applicazione della precedente lettera c) non costituiscono vacanze organiche.

Quando un ufficiale viene a cessare dalla posizione di fuori quadro mentre è completo l’organico degli ufficiali del grado cui appartiene, rimane in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado che gli compete.

 

Art. 31.

Nelle tabelle organiche stabilite dal presente decreto non sono compresi gli ufficiali di complemento dei vari corpi e categorie.

Il loro numero globale è in rapporto alle esigenze militari e dipende dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

Il numero medio degli ufficiali di complemento che dovranno annualmente prestare servizio di prima nomina è stabilito con la legge del bilancio.

 

Art. 32.

La ripartizione del personale militare della regia aeronautica tra i vari enti previsti dal presente decreto è stabilita dal ministero della aeronautica con apposite tabelle graduali e numeriche.

La ripartizione degli ufficiali del regio esercito e della regia marina comandati in servizio presso i vari enti previsti dal presente decreto, sarà stabilita previe intese fra i ministeri interessati.

 

Art. 33.

L’organico dei sottufficiali della regia aeronautica è quello indicato nell’unita tabella B firmata, d’ordine nostro, dai ministri per la aeronautica e per le finanze e sarà raggiunto in cinque anni conformemente alla tabella medesima.

La forza dei militari di truppa e quella dei sergenti piloti reclutati per compiere la ferma di leva vengono stabilite annualmente con la legge del bilancio.

 

Art. 34.

Le scuole comprendono:

la scuola di guerra aerea;

le scuole di osservazione aerea;

la regia accademia aeronautica;

le scuole di pilotaggio;

la scuola di applicazione del’arma aereonautica;

l’arma aeronautica;

le scuole paracadutisti;

le scuole di specialità;

la scuola di volo senza visibilità.

L’ordinamento della scuola di guerra aerea, dell’Accademia aeronautica e della scuola di applicazione dell’Aeronautica militare è stabilito con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. [14]

 

Art. 35.

All’insegnamento della materie militari delle scuole di cui all’articolo precedente, ed alla vigilanza sulle scuole civili di pilotaggio si provvede con personale militare.

All’insegnamento della materie non militari si può provvedere con insegnanti civili degli istituti governativi.

 

Art. 36.

Annualmente, con la legge del bilancio, verranno assegnati i fondi necessari per mantenere in efficienza le unità e gli enti della regia aeronautica esistenti, con i relativi servizi accessori ed i materiali di consumo e di mobilitazione nonchè i mezzi per raggiungere gradualmente lo sviluppo delle forze e dei servizi entro i limiti massimi stabiliti dal presente decreto.

L’emanazione delle disposizioni particolari per il graduale raggiungimento nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’organizzazione prevista dal presente decreto è demandata al ministero dell’aeronautica, sentiti i ministeri della guerra, della marina e delle colonie rispettivamente per quanto concerne le aviazioni per il regio esercito, per la regia marina e di presidio coloniale nonchè per le forze aeree dell’Africa orientale italiana.

 

Art. 37.

Al servizio della giustizia militare si provvede con i tribunali militari.

Il funzionamento di tale servizio è regolato con provvedimenti a parte previe intese con i ministeri interessati.

 

Art. 38.

E’ abrogata la legge 6 gennaio 1931, n. 98, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Il ministero proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

[1]  Convertito in legge dalla L. 25 giugno 1937, n. 1501. Abrogato dall’art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 18 dicembre 1939, n. 2109.

[3]  Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 18 dicembre 1939, n. 2109.

[4]  Articolo sostituito dall’art. 2 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1525 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L. 18 dicembre 1939, n. 2109.

[5]  Articolo così sostituito dall’art. 3 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1525.

[6]  Grado inserito dall’art. 1 della L. 1° luglio 1940, n. 935.

[7]  Comma così sostituito dall’art. 1 della L. 18 dicembre 1939, n. 2109.

[8]  Comma così sostituito dall’art. 1 della L. 18 dicembre 1939, n. 2109.

[9]  Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 18 dicembre 1939, n. 2109.

[10]  Articolo così sostituito dall’art. 6 della L. 4 ottobre 1986, n. 724.

[11]  Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 18 dicembre 1939, n. 2109.

[12]  Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 18 dicembre 1939, n. 2109.

[13]  Lettera così sostituita dall’art. 1 della L. 18 dicembre 1939, n. 2109.

[14]  Comma così sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464 come inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.

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