REGIO DECRETO 31 ottobre 1942, n. 1611

Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (042U1611)
VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 20 della legge 21 maggio  1940-XVIII,  n.  415,  sulla
organizzazione della Nazione per la guerra; 
 
  Visto l'art. 12 della  legge  16  dicembre  1941-XX,  numero  1611,
recante disposizioni penali e  disciplinari  relative  ai  mobilitati
civili; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo  e  Ministro
per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica,  del
Segretario del Partito Nazionale  Fascista,  Ministro  Segretario  di
Stato, e del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le  corporazioni,
d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per
l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia,  per  le  finanze,  per
l'educazione nazionale e per le comunicazioni: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato il  testo  unico  delle  leggi  sulla  disciplina  dei
cittadini in tempo di guerra, allegato al presente decreto  e  visto,
d'ordine Nostro,  dal  DUCE  del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  dal
Segretario del Partito Nazionale  Fascista,  Ministro  Segretario  di
Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni. 
 
  Le disposizioni del testo unico, con gli adattamenti  eventualmente
ritenuti necessari, potranno,  con  separati  decreti  Reali,  essere
estese ai territori dell'Africa italiana e del Possedimento  italiano
dell'Egeo. 
 
 
                               Art. 2. 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Sotto tale data sono abrogati nel Regno: 
 
  la legge 14 dicembre 1931-X n. 1699, sulla disciplina di guerra; 
 
  la legge  24  maggio  1940-XVIII,  n.  461,  sulla  disciplina  dei
cittadini in tempo di guerra; 
 
  la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, che reca  modificazioni  al
capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699; 
 
  il R. decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035; che integra l'art.
5 della legge 24 maggio 1940-XVIII n. 461; 
 
  la legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1611, che reca disposizioni penali
e disciplinari relative ai mobilitati civili; 
 
  il  R.  decreto-legge  26  febbraio  1942-XX,  n.  82,   che   reca
modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n.461; 
 
  nonche' ogni altra disposizione comunque contraria o  incompatibile
con quelle contenute nel testo unico allegato al presente decreto. 
 
  Restano ferme le disposizioni del  R.  decreto-legge  19  settembre
1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge  9  gennaio  1936-XIV,  n.
147, relativo alla organizzazione della marina mercantile in tempo di
guerra e successive modificazioni; della legge  13  luglio  1939,  n.
1154, recante norme sulla  requisizione  del  naviglio  mercantile  e
successive modificazioni; della legge 11 aprile 1941-XIX, n.  267,  e
della legge 7 maggio 1942-XX, n.  600,  relative  alla  utilizzazione
professionale dei marittimi mercantili. 
 
  Fino  a  quando  non  saranno  emanati  i  decreti  Reali  previsti
nell'ultimo comma  dell'articolo  precedente  continueranno  ad  aver
vigore,  nei  territori  dell'Africa  italiana  e  del   Possedimento
italiano dell'Egeo, le norme attualmente vigenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1942-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                    Mussolini - Vidussoni - Ricci - Ciano - Teruzzi - 
                              Grandi -Di Revel -Bottai - Host Venturi 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1943-XXI 
 
  Atti del Governo, registro 453, foglio 78, - Mancini 

CAPO I.
Del servizio del lavoro.

Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini  in  tempo  di
                               guerra 
 
                               Art. 1. 
 
                  Obbligo del servizio del lavoro. 
 
  In caso di guerra, in relazione a quanto dispone la legge 21 maggio
1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra,
sono sottoposti all'obbligo del servizio del lavoro, ciascuno secondo
l'eta', le proprie  condizioni  fisiche  o  familiari  e  la  propria
capacita' tecnica o professionale, gli  uomini  dai  14  ai  70  anni
compiuti e le donne dai 14 ai 60 anni compiuti. 
 
  Durante la prestazione, a qualsiasi titolo, del servizio  militare,
e' sospeso l'obbligo del servizio del lavoro; detto  obbligo  risorge
quando il militare sia inviato in licenza  per  essere  destinato  al
servizio del lavoro. In tal caso,  al  detto  militare  si  applicano
tutte le disposizioni  riflettenti  i  cittadini  mobilitati  per  il
servizio del lavoro e non gli e' concesso di rinunciare alla licenza. 
 
  Agli  effetti  della  sospensione  dell'obbligo  del  servizio  del
lavoro, la condizione di militarizzato  e'  equiparata  a  quella  di
militare. 
                               Art. 2. 
 
                  Compiti del servizio del lavoro. 
 
  Il servizio del lavoro consiste  nella  prestazione  della  propria
opera intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i
pubblici servizi, le  imprese,  gli  enti  o  le  attivita'  comunque
necessari alla vita, alla difesa e alla efficienza della  Nazione  in
guerra, anche se non mobilitati ai sensi del successivo art. 9. 
                               Art. 3. 
 
                  Dispensa dal servizio del lavoro. 
 
  Ferme rimanendo le particolari  esenzioni  stabilite  dalle  leggi,
sono dispensati dal servizio del lavoro i  seminaristi,  gli  allievi
interni di istituti cattolici per le missioni e gli  appartenenti  ad
ordini religiosi, a meno che gia' appartengano o  dipendano  da  enti
mobilitati ai sensi del seguente art. 9. 
 
  Possono essere dispensati  dalla  precettazione  del  servizio  del
lavoro coloro che dimostrino di trovarsi in  speciali  condizioni  di
famiglia, ovvero in condizione di salute tali  da  avere  bisogno  di
speciali cure e sino a quando durino tali condizioni. 
 
  Per gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e
dei Comuni, nonche' per le infermiere volontarie  della  Croce  Rossa
Italiana e per gli appartenenti al Sovrano militare ordine  di  Malta
si  applicano  le  disposizioni  contenute  nel  secondo  comma   del
precedente art. 1. 
                               Art. 4. 
 
                Non idoneita' al servizio del lavoro. 
 
  I cittadini, i quali ritengano di non essere idonei  fisicamente  o
professionalmente  al  servizio  del  lavoro  al  quale  sono   stati
destinati,  possono  chiedere  di  essere  sottoposti  ai   necessari
accertamenti  per  l'assegnazione  ad  altro  servizio  al  quale  si
ritengano piu' adatti oppure per ottenere la  dispensa  temporanea  o
definitiva dal servizio del lavoro. 
                               Art. 5. 
 
 Acquisto della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro. 
 
  Assumono la condizione di mobilitato per il servizio del  lavoro  i
cittadini  che  abbiano   ricevuto   l'ordine   di   prestare   anche
temporaneamente la propria opera a' sensi dell'art.  2  del  presente
testo unico. 
 
  Assumono senz'altro la stessa condizione i cittadini  che  prestano
servizio alle dipendenze degli enti mobilitati per  il  servizio  del
lavoro a' termini del successivo art. 9 e  che  abbiano  ricevuto  la
comunicazione indicata nell'art. 10. 
 
  Gli effetti  del  provvedimento  decorrono  dalla  data  della  sua
comunicazione. 
                               Art. 6. 
 
      Precedenze nell'assegnazione per il servizio del lavoro. 
 
  Ferme restando le disposizioni del  R.  decreto-legge  21  dicembre
1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge  2  giugno  1939-XVII,  n.
739, sul riordinamento della disciplina  nazionale  della  domanda  e
dell'offerta di lavoro, il personale da  assegnare  al  servizio  del
lavoro  deve  essere  assunto  attraverso  gli  organi  indicati  nel
presente testo unico. 
 
  Nell'assegnazione al  servizio  del  lavoro  deve  essere  data  la
precedenza a quelli che volontariamente si offrano di  prestare  tale
servizio, a quelli che non svolgono, in forma autonoma o subordinata,
alcuna attivita' professionale, alle nubili, alle vedove senza  prole
ed alle maritate senza prole. 
                               Art. 7. 
 
                Chiamata per il servizio del lavoro. 
 
  La chiamata del cittadini per il servizio dei lavoro e'  fatta  per
precetto personale o per manifesto. 
                               Art. 8. 
 
Cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro. 
 
  Il cittadino cessa dalla condizione di mobilitato per  il  servizio
del lavoro; 
 
  a) per smobilitazione dell'ente  da  cui  dipende,  salvo  il  caso
previsto dal primo comma dell'art. 5; 
 
  b) per licenziamento; 
 
  c) per accoglimento di richiesta da esso avanzata. 
 
  Sulla proposta di licenziamento o sulla richiesta di cessazione dal
servizio  del  lavoro  decide  l'organo  di  assegnazione,   sentita,
l'Amministrazione  che  esercita  la  vigilanza   sul   funzionamento
dell'ente. Tuttavia, ove ricorrano motivi disciplinari,  di  gravita'
tale  da  rendere  improseguibile   il   rapporto   di   lavoro,   il
licenziamento puo' essere deciso ed  attuato  direttamente  dall'ente
presso il quale il mobilitato presta servizio. 
 
  Nei riguardi dei cittadini mobilitati per il  servizio  del  lavoro
presso il Partito Nazionale Fascista e le Amministrazioni statali, la
facolta' di procedere al licenziamento e di decidere sulla  richiesta
di cessazione dal  servizio  del  lavoro  spetta  all'Amministrazione
interessata;  nei  riguardi   dei   dipendenti   degli   stabilimenti
ausiliari, la facolta' suddetta spetta al Sottosegretariato di  Stato
per le fabbricazioni di guerra. 
                               Art. 9. 
 
        Mobilitazione degli enti per il servizio del lavoro. 
 
  La  mobilitazione  per  il  servizio  del  lavoro  delle  pubbliche
amministrazioni, dei pubblici servizi, degli enti  e  delle  imprese,
indicati nell'art. 2, e' ordinata dal DUCE  del  Fascismo,  Capo  del
Governo, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati  o
della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in  ogni  caso  con  il
Ministro per le corporazioni. 
 
  Sono eccettuati gli  stabilimenti  privati  di  produzione  per  la
guerra, i quali divengono mobilitati per il servizio del  lavoro  per
effetto  del  decreto  del  Sotto  segretario   di   Stato   per   le
fabbricazioni di guerra che li dichiara ausiliari. 
 
  La mobilitazione per il servizio del lavoro puo' essere limitata ad
una parte dell'ente o stabilimento. 
 
  Nel decreto  del  DUCE  del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  o  del
Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, deve  essere
indicato il giorno  a  partire  dal  quale  decorrono  per  l'ente  o
stabilimento gli effetti della  mobilitazione  per  il  servizio  del
lavoro. 
                              Art. 10. 
 
Comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente o stabilimento. 
 
  Il dirigente o comunque chi e' preposto ad un ente  o  stabilimento
mobilitato per il servizio del lavoro  deve  dare  comunicazione  del
decreto di mobilitazione al personale che ne fa parte. 
 
  La comunicazione e' fatta mediante affissione,  nell'interno  degli
uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, ovvero
mediante diretta partecipazione. 
                              Art. 11. 
 
     Sicurezza delle installazioni industriali ed impianti vari. 
 
  Agli enti indicati nell'art. 2,  mobilitati  per  il  servizio  del
lavoro,  possono  essere  imposte,  dall'Amministrazione   alla   cui
vigilanza sono soggetti o dalla Commissione Suprema di difesa, misure
atte a garantire la sicurezza delle installazioni. 
                              Art. 12. 
 
                     Smobilitazione degli enti. 
 
  Il DUCE del Fascismo,  Capo  del  Governo,  in  qualsiasi  momento,
ordina, con proprio decreto, su proposta dei Ministri  interessati  o
della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in  ogni  caso  con  il
Ministro per le corporazioni, la smobilitazione degli enti. 
 
  La smobilitazione degli stabilimenti ausiliari si verifica, invece,
con  la  revoca,  da  parte  del  Sottosegretario  di  Stato  per  le
fabbricazioni di guerra, del decreto di ausiliarieta'. 
 
  La smobilitazione puo' essere limitata ad  una  parte  dell'ente  o
stabilimento. 
 
  Nel decreto  di  smobilitazione  o  nella  revoca  del  decreto  di
ausiliarieta'  deve  essere  indicata  la  data   di   smobilitazione
dell'ente o stabilimento. 
                              Art. 13. 
 
         Piano di mobilitazione per il servizio del lavoro. 
 
  Hanno l'obbligo di tenere il piano di mobilitazione,  di  cui  agli
articoli 9 e 14 della legge  21  maggio  1940-XVIII,  n.  415,  sulla
organizzazione  della   Nazione   per   la   guerra,   le   pubbliche
amministrazioni ed i pubblici servizi, nonche' le imprese e gli  enti
per il cui funzionamento sono comunque ammesse esenzioni dal servizio
alle armi. 
 
  Il regolamento determina le  persone  appartenenti  alle  pubbliche
amministrazioni, ai  pubblici  servizi,  agli  enti  e  imprese,  cui
incombe l'obbligo della tenuta del piano di mobilitazione  e  da'  le
modalita' per la compilazione. 
                              Art. 14. 
 
             Autorita' preposte al servizio del lavoro. 
 
  Sono preposti al servizio del lavoro: 
 
  a) il Partito Nazionale Fascista; 
 
  b) il Ministero delle corporazioni. 
 
  Il  Partito  Nazionale   Fascista   provvede   al   censimento   ed
all'addestramento dei cittadini soggetti per legge  al  servizio  del
lavoro. 
 
  Il Ministero dello corporazioni provvede all'assegnazione  ed  alla
chiamata dei cittadini medesimi per il servizio del lavoro. 
 
  Il  Ministero  dell'interno  collabora  con  il  Partito  Nazionale
Fascista e con il Ministero delle  corporazioni  all'adempimento  dei
compiti previsti dal presente articolo, sia mediante  i  suoi  organi
centrali sia a mezzo dei prefetti e dei comuni. 
                              Art. 15. 
 
                   Organi del servizio del lavoro. 
 
  Sono organi del Partito Nazionale Fascista,  per  il  servizio  del
lavoro: il Centro nazionale del servizi del lavoro, i Centri federali
del servizio del lavoro i  Centri  di  censimento  del  servizio  del
lavoro. 
 
  Sono organi periferici del Ministero  delle  corporazioni,  per  il
servizio del lavoro, i prefetti presidenti dei  Consigli  provinciali
delle corporazioni. 
                              Art. 16. 
 
Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro  di  dipendenti  delle
                     Amministrazioni pubbliche. 
 
  Nei riguardi dei dipendenti delle  Amministrazioni  statali,  delle
Provincie, dei  Comuni,  del  Governatorato  di  Roma  e  degli  enti
pubblici a carattere  nazionale,  l'assegnazione  e  la  chiamata  in
servizio del lavoro presso altri enti sono disposte dal Ministro  per
le corporazioni, d'intesa con l'Amministrazione centrale  competente,
salvo per quanto riguarda il personale dipendente da  Amministrazioni
ferroviarie, per il quale i relativi provvedimenti sono adottati  dal
Ministro per le comunicazioni. 
                              Art. 17. 
 
Assegnazione e chiamata in  servizio  del  lavoro  dei  cittadini  in
                        servizio scolastico. 
 
  Nei riguardi dei cittadini in servizio scolastico, la  assegnazione
ai corsi di addestramento e  la  chiamata  in  servizio  del  lavoro,
disposte nel corso dell'anno scolastico, sono effettuate d'intesa col
Ministro per l'educazione nazionale,  tenendo  conto  delle  esigenze
della scuola. 
                              Art. 18. 
 
Provvedimenti relativi al movimento del personale degli  stabilimenti
                             ausiliari. 
 
  I provvedimenti relativi al movimento, pel servizio del lavoro, del
personale addetto o da adibire a stabilimenti ausiliari sono adottati
dal Ministero delle corporazioni, di intesa con il  Sottosegretariato
di Stato per le fabbricazioni di guerra, o  dai  prefetti  presidenti
dei Consigli provinciali delle corporazioni,  sentite  le  competenti
delegazioni del Sottosegretariato predetto. 
                              Art. 19. 
 
          Comunicazioni alla Commissione Suprema di difesa. 
 
  Il Partito Nazionale Fascista ed il  Ministero  delle  corporazioni
comunicano alla Commissione Suprema  di  difesa,  per  la  necessaria
azione di coordinamento, i problemi emergenti dall'applicazione della
presente legge, con particolare riguardo ai rapporti tra il  servizio
del lavoro e il servizio militare. 
                              Art. 20. 
 
                       Chiamate di controllo. 
 
  Il Partito Nazionale  Fascista,  attraverso  i  propri  organi  del
servizio del lavoro, puo' disporre, in qualsiasi momento, chiamate di
controllo dei cittadini soggetti al servizio del lavoro. 
                              Art. 21. 
 
                       Corsi di addestramento. 
 
  I cittadini soggetti al servizio  del  lavoro  hanno  l'obbligo  di
frequentare i corsi di addestramento cui sono assegnati. 
                              Art. 22. 
 
Condizione  d'impiego  e  di  lavoro  e  trattamento  economico   dei
               mobilitati per il servizio del lavoro. 
 
  Il Ministro per le corporazioni, d'intesa  con  il  Segretario  del
Partito Nazionale Fascista, Ministro  Segretario  di  Stato,  con  il
Ministro per le finanze, con gli altri Ministri interessati e con  il
Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di  guerra,  stabilisce
la regolamentazione generale delle condizioni d'impiego e di lavoro e
del trattamento economico delle diverse categorie dei mobilitati  per
il servizio del lavoro e  dei  militari  eventualmente  comandati  in
servizio del lavoro. 

CAPO II.
Disposizioni penali.

                              Art. 23. 
 
          Mancata presentazione alle chiamate di controllo. 
 
  Chiunque non ottempera,  senza  giusto  motivo,  alle  chiamate  di
controllo disposte a' sensi dell'art. 20 e' punito con l'ammenda fino
a lire trecento. 
                              Art. 24. 
 
             Sottrazione agli obblighi di addestramento. 
 
  Chiunque, essendo assegnato a frequentare i corsi di  addestramento
previsti dall'art. 21, non ottempera agli obblighi  inerenti  a  tale
assegnazione, e' punito con l'ammenda fino a lire mille. 
                              Art. 25. 
 
                 Mancata presentazione in servizio. 
 
  Il mobilitato per il servizio del lavoro che non si presenta, senza
giusto motivo, ad assumere il servizio al quale e'  stato  destinato,
nei tre giorni successivi a  quello  prescritto,  e'  punito  con  la
reclusione fino ad un anno 
                              Art. 26. 
 
           Abbandono o mancata riassunzione del servizio. 
 
  II mobilitato per il servizio del lavoro che abbandona il  servizio
e  ne  rimane  assente  per  oltre  tre   giorni,   ovvero,   essendo
legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre
giorni successivi a quello prefissogli, e' punito con la  reclusione,
fino a due anni. 
 
  La stessa pena si applica al mobilitato per il servizio del  lavoro
comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal  servizio
militare, che abbandona  servizio  e  ne  rimane  assente  per  oltre
ventiquattro ore, ovvero,  essendo  legittimamente  assente,  non  lo
riprende,  senza  giusto  motivo,  entro   ventiquattro   ore   dalla
cessazione del motivo di assenza. 
                              Art. 27. 
 
          Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti. 
 
  Il mobilitato per il servizio del lavoro che, al fine di turbare la
organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di
enti, servizi, imprese, attivita', ai quali sia addetto, impedisce od
ostacola in qualsiasi modo, il regolare andamento  del  servizio,  e'
punito, se il fatto non costituisce  un  piu'  grave  reato,  con  la
reclusione fino a quattro anni. 
 
  Se dal fatto deriva grave danno, la pena e' della reclusione da uno
a cinque anni. 
 
  Se il fatto e' commesso a danno di pubbliche amministrazioni, enti,
servizi o imprese mobilitati a' sensi dell'art. 9, la pena  e'  della
reclusione fino a cinque anni nel caso previsto dal  primo  comma,  e
della reclusione da due a sette anni nel caso  previsto  dal  secondo
comma. 
                              Art. 28. 
 
         Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo. 
 
  Il mobilitato per il servizio del lavoro che, in caso di  pericolo,
abbandona  il  posto  di  lavoro  o  di  servizio  contravvenendo   a
disposizioni o ad ordini dei propri superiori, e' punito, se il fatto
non costituisce un piu' grave reato, con la  reclusione  fino  a  due
anni. Se dal fatto e' derivato grave danno, si applica la  reclusione
da due a dieci anni. 
                              Art. 29. 
 
Inosservanza dell'obbligo di tenere il piano di mobilitazione per  il
                        servizio del lavoro. 
 
  Chiunque,  incaricato  della  tenuta  del  piano  di  mobilitazione
previsto dall'art. 13, omette di redigerlo di tenerlo aggiornato,  e'
punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila. 
                              Art. 30. 
 
Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione dell'ente. 
 
  Il dirigente o chi comunque e' preposto ad un ente  o  stabilimento
mobilitato per il servizio del lavoro che  omette  di  comunicare  al
personale dipendente il decreto di  mobilitazione  entro  il  termine
prescritto, o, se non e' stato prescritto alcun termine, in quello di
tre giorni dalla comunicazione ricevuta, e' punito, se il  fatto  non
costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni. 
 
  Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della  multa  fino  a
lire cinquemila. 
                              Art. 31. 
 
        Impiego indebito dell'esentato dal servizio militare. 
 
  Chiunque, senza autorizzazione dell'autorita'  competente,  impiega
l'esentato dal servizio militare per servizio del lavoro, in mansioni
diverse da quelle che hanno determinato tale esenzione, e' punito con
la reclusione fino a due anni. 
                              Art. 32. 
 
Violazioni  di  disposizioni  dell'autorita'  statale  da  parte   di
                  dirigenti di enti o stabilimenti. 
 
  Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, e'  punito  con
la reclusione da tre a cinque anni il  dirigente  o  preposto  ad  un
ente, impresa o stabilimento mobilitato  a'  sensi  dell'art.  9,  il
quale: 
 
  a) ritarda  od  omette  di  comunicare  notizie  e  dati  richiesti
dall'autorita' statale che  ha  provocato  la  mobilitazione  per  il
servizio  del  lavoro   dell'ente,   relativi   all'attivita'   dello
stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto; 
 
  b) presenta all'autorita' competente  domanda  di  assegnazione  di
materie prime o di prodotti industriali  per  quantita'  superiore  o
diversa da quella necessaria o sufficiente; 
 
  c) aliena le materie o i prodotti  industriali  assegnatigli  dalla
detta autorita', ovvero li utilizza per produzioni o scopi diversi da
quelli per i quali erano stati concessi; 
 
  d)  omette  o  trascura  la  manutenzione  degli   impianti   dello
stabilimento, cagionandone la riduzione della capacita' produttiva; 
 
  e) procede senza  autorizzazione  dell'autorita'  predetta,  o  del
Ministero  delle   corporazioni   nei   casi   regolati   dal   Regio
decreto-legge 18 novembre 1929- VIII,  n.  2488,  e  dalla  legge  12
gennaio 1933-XI, n. 141, e successive modificazioni, a trasformazioni
di lavorazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti,  oppure  ad
alienazione totale o parziale degli  stabilimenti  stessi  ovvero  di
macchinari esistenti in tali stabilimenti. 
 
  Se i fatti previsti  dalle  lettere  b)  e  c)  sono  commessi  dai
dirigenti di enti, imprese o stabilimenti privati diversi  da  quelli
sopraindicati, la pena e' della reclusione da un mese a due anni. 
                              Art. 33. 
 
Violazioni,   di   disposizioni   relative   alla   sicurezza   delle
                           installazioni. 
 
  I dirigenti degli enti indicati nell'art.  11,  che  contravvengono
alle disposizioni emanate a' sensi dell'articolo stesso, sono  puniti
con la reclusione fino a cinque anni. 
 
  Alla  stessa  pena  sono  soggette  le  persone  incaricate   della
sicurezza delle installazioni,  quando  omettano  l'osservanza  degli
ordini allo stesso scopo impartiti dall'autorita'  competente  o  dai
dirigenti responsabili. 
                              Art. 34. 
 
Inosservanza delle norme regolamentari e degli ordini impartiti dalle
             autorita' preposte al servizio del lavoro. 
 
  Chiunque non osserva i provvedimenti legalmente dati  dagli  organi
preposti al servizio del lavoro o dall'autorita' che ha la  vigilanza
sugli enti mobilitati a' sensi dell'art. 9, e' punito  con  l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire  seimila,  salvo  che  il
fatto non costituisca un piu' grave reato. 
 
  Nel regolamento per l'esecuzione  del  presente  testo  unico  puo'
essere stabilita, per la violazione di norme da  esso  prevedute,  la
pena dell'arresto sino a sei mesi o quella dell'ammenda sino  a  lire
seimila. 
                              Art. 35. 
 
           Circostanza aggravante per il Concorso di pena. 
 
  Se il fatto costituente reato a norma del presente testo  unico  e'
commesso previo accordo tra due o piu' persone, la pena e'  aumentata
da un terzo alla meta'. 
                              Art. 36. 
 
                       Limiti di applicazione. 
 
  Le disposizioni degli articoli 26, 27 e 32 non  si  applicano  agli
appartenenti a stabilimenti statali o privati ausiliari di produzione
per la guerra, per  i  quali  restano  ferme  le  disposizioni  degli
articoli 243, 250 e 251 del Codice penale militare di pace. 
                              Art. 37. 
 
                         Giudice competente. 
 
  La cognizione dei reati preveduti  dal  presente  testo  unico,  ad
eccezione di quelli previsti dagli articoli 23, 24, 29 e  32,  ultimo
comma, che sono di competenza dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria,
appartiene ai tribunali militari. Se trattasi di  reati  commessi  da
minori  degli  anni  diciotto,  si  applicano,  in  ogni   caso,   le
disposizioni del R. decreto-legge 20 luglio  1934-XII,  numero  1404,
convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835. 

CAPO III.
Disposizioni disciplinari.

                              Art. 38. 
 
Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il  personale  di  ruolo
                   delle Amministrazioni statali. 
 
  Per personale di ruolo delle Amministrazioni statali mobilitate  a'
sensi dell'art. 9, le sanzioni previste dagli ordinamenti generali  e
speciali per le infrazioni disciplinari, commesse  in  servizio  o  a
causa di servizio, possono essere aumentate da uno a  tre  gradi;  se
trattasi di sanzioni pecuniarie, possono  essere  aumentate  fino  al
triplo. 
 
  L'autorita'  competente  a  infliggere  le  punizioni  disciplinari
secondo  i  criteri  normali,  se  ritiene  che  debba  farsi   luogo
all'aumento preveduto dal  comma  precedente,  rimette  la  decisione
all'autorita'  superiore  cui  spetta  eventualmente  il  potere   di
infliggere la piu' grave punizione. 
                              Art. 39. 
 
Sanzioni  disciplinari  per  il  personale   non   di   ruolo   delle
                      Amministrazioni statali. 
 
  Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, mobilitato
per  il  servizio  del  lavoro,  e'  soggetto  alle  stesse  sanzioni
disciplinari  previste  per  i  dipendenti  di   ruolo,   in   quanto
applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente. 
 
  Tuttavia, alla sospensione  dal  grado  e  dallo  stipendio  o  dal
lavoro,  alla  revoca  dall'impiego,   alla   destituzione   o   alla
espulsione, e' sostituita la multa sino a lire cinquemila. 
                              Art. 40. 
 
Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale  dipendente
    da enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti. 
 
  Per il personale dipendente dagli enti pubblici o privati, servizi,
imprese o stabilimenti mobilitati per  il  servizio  del  lavoro,  le
sanzioni previste dai rispettivi regolamenti o  contratti  collettivi
di lavoro, per infrazioni disciplinari commesse in servizio  o  fuori
servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi, e, se trattasi
di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo. 
 
  Qualora i regolamenti manchino o non dispongano, il Ministro che ha
promosso   la   mobilitazione   dell'ente,   servizio,   impresa    o
stabilimento, o la Commissione Suprema di difesa se  la  proposta  e'
partita da quest'ultima, provvede, d'intesa con il  Ministro  per  le
corporazioni, alla emanazione  di  apposite  norme  disciplinari,  da
valere per il periodo della mobilitazione. 
 
  Qualora manchino i contratti collettivi di  lavoro,  provvede  alla
emanazione delle norme, di cui al precedente comma, il  Ministro  per
le  corporazioni,  d'intesa  con  il  Ministro  che  ha  promosso  la
mobilitazione dell'ente, servizio, impresa o stabilimento, o  con  la
Commissione Suprema di difesa se la proposta e' partita quest'ultima,
sentite le associazioni sindacali di categoria. 
                              Art. 41. 
 
        Applicabilita' delle punizioni disciplinari militari. 
 
  Gli  appartenenti  o  dipendenti  degli  stabilimenti  statali   di
produzione per la guerra e degli stabilimenti privati  ausiliari,  se
di sesso maschile e di  eta'  non  inferiore  ai  sedici  anni,  sono
soggetti,   d'ordine   della   autorita'   militare   preposta   alla
sorveglianza disciplinare dello stabilimento,  anche  alle  punizioni
contemplate dal regolamento di disciplina militare. 
                              Art. 42. 
 
Sanzioni disciplinari per ogni altro mobilitato per il  servizio  del
                               lavoro. 
 
  Per le infrazioni  disciplinari  commesse  dal  mobilitato  per  il
servizio del lavoro, fuori dei casi previsti dagli articoli 38, 39  e
40, si applica la multa fino a lire mille. 
                              Art. 43. 
 
Sanzioni  disciplinari  per  dirigenti   di   enti   o   stabilimenti
                             mobilitati. 
 
  L'Amministrazione dello Stato  che  ha  promossa  la  mobilitazione
dell'ente  o  stabilimento   a'   sensi   dell'articolo   9,   o   il
Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra,  nel  caso
di stabilimenti ausiliari, puo', per le violazioni di  legge,  ovvero
di disposizioni generali o particolari da esso emanate, infliggere ai
dirigenti degli enti e stabilimenti stessi, secondo la gravita' della
infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari; 
 
  a) censura; 
 
  b) sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato; 
 
  c) sostituzione nell'ufficio o nel servizio; 
 
  d) allontanamento dall'ente, impresa o stabilimento. 
 
  Al posto  della  persona  sostituita,  l'autorita'  che  emette  il
provvedimento puo'  nominare  un  commissario  straordinario  di  sua
scelta, conferendogli i necessari poteri  tecnici  ed  amministrativi
per assicurare la regolarita' della produzione. 

CAPO IV.
Disposizioni finali.

                              Art. 44. 
 
                      Precedenti denominazioni. 
 
  Le  locuzioni  «mobilitazione  civile»,  «servizio  civile»,  «ente
civilmente  mobilitato»  e  «mobilitato  civile»,   contenute   nelle
disposizioni vigenti e nei provvedimenti ad  esse  relativi,  sono  a
tutti  gli  effetti  rispettivamente   sostituite   dalle   seguenti:
«mobilitazione per il servizio del lavoro»,  «servizio  del  lavoro»,
«ente mobilitato per il servizio del lavoro»  e  «mobilitato  per  il
servizio del lavoro». 
 
                                                            Mussolini 
 
                                                            Vidussoni 
 
                                                            Ricci
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