REGIO DECRETO 31 ottobre 1942, n. 1611
Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (042U1611)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 20 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra; Visto l'art. 12 della legge 16 dicembre 1941-XX, numero 1611, recante disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili; Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni: Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. E' approvato il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni. Le disposizioni del testo unico, con gli adattamenti eventualmente ritenuti necessari, potranno, con separati decreti Reali, essere estese ai territori dell'Africa italiana e del Possedimento italiano dell'Egeo.
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Sotto tale data sono abrogati nel Regno: la legge 14 dicembre 1931-X n. 1699, sulla disciplina di guerra; la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra; la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, che reca modificazioni al capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699; il R. decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035; che integra l'art. 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII n. 461; la legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1611, che reca disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili; il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82, che reca modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n.461; nonche' ogni altra disposizione comunque contraria o incompatibile con quelle contenute nel testo unico allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, relativo alla organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra e successive modificazioni; della legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni; della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, e della legge 7 maggio 1942-XX, n. 600, relative alla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili. Fino a quando non saranno emanati i decreti Reali previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente continueranno ad aver vigore, nei territori dell'Africa italiana e del Possedimento italiano dell'Egeo, le norme attualmente vigenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Vidussoni - Ricci - Ciano - Teruzzi - Grandi -Di Revel -Bottai - Host Venturi Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1943-XXI Atti del Governo, registro 453, foglio 78, - Mancini
CAPO I.
Del servizio del lavoro.
Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra Art. 1. Obbligo del servizio del lavoro. In caso di guerra, in relazione a quanto dispone la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, sono sottoposti all'obbligo del servizio del lavoro, ciascuno secondo l'eta', le proprie condizioni fisiche o familiari e la propria capacita' tecnica o professionale, gli uomini dai 14 ai 70 anni compiuti e le donne dai 14 ai 60 anni compiuti. Durante la prestazione, a qualsiasi titolo, del servizio militare, e' sospeso l'obbligo del servizio del lavoro; detto obbligo risorge quando il militare sia inviato in licenza per essere destinato al servizio del lavoro. In tal caso, al detto militare si applicano tutte le disposizioni riflettenti i cittadini mobilitati per il servizio del lavoro e non gli e' concesso di rinunciare alla licenza. Agli effetti della sospensione dell'obbligo del servizio del lavoro, la condizione di militarizzato e' equiparata a quella di militare.
Art. 2. Compiti del servizio del lavoro. Il servizio del lavoro consiste nella prestazione della propria opera intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, le imprese, gli enti o le attivita' comunque necessari alla vita, alla difesa e alla efficienza della Nazione in guerra, anche se non mobilitati ai sensi del successivo art. 9.
Art. 3. Dispensa dal servizio del lavoro. Ferme rimanendo le particolari esenzioni stabilite dalle leggi, sono dispensati dal servizio del lavoro i seminaristi, gli allievi interni di istituti cattolici per le missioni e gli appartenenti ad ordini religiosi, a meno che gia' appartengano o dipendano da enti mobilitati ai sensi del seguente art. 9. Possono essere dispensati dalla precettazione del servizio del lavoro coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia, ovvero in condizione di salute tali da avere bisogno di speciali cure e sino a quando durino tali condizioni. Per gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonche' per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e per gli appartenenti al Sovrano militare ordine di Malta si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente art. 1.
Art. 4. Non idoneita' al servizio del lavoro. I cittadini, i quali ritengano di non essere idonei fisicamente o professionalmente al servizio del lavoro al quale sono stati destinati, possono chiedere di essere sottoposti ai necessari accertamenti per l'assegnazione ad altro servizio al quale si ritengano piu' adatti oppure per ottenere la dispensa temporanea o definitiva dal servizio del lavoro.
Art. 5. Acquisto della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro. Assumono la condizione di mobilitato per il servizio del lavoro i cittadini che abbiano ricevuto l'ordine di prestare anche temporaneamente la propria opera a' sensi dell'art. 2 del presente testo unico. Assumono senz'altro la stessa condizione i cittadini che prestano servizio alle dipendenze degli enti mobilitati per il servizio del lavoro a' termini del successivo art. 9 e che abbiano ricevuto la comunicazione indicata nell'art. 10. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla data della sua comunicazione.
Art. 6. Precedenze nell'assegnazione per il servizio del lavoro. Ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, il personale da assegnare al servizio del lavoro deve essere assunto attraverso gli organi indicati nel presente testo unico. Nell'assegnazione al servizio del lavoro deve essere data la precedenza a quelli che volontariamente si offrano di prestare tale servizio, a quelli che non svolgono, in forma autonoma o subordinata, alcuna attivita' professionale, alle nubili, alle vedove senza prole ed alle maritate senza prole.
Art. 7. Chiamata per il servizio del lavoro. La chiamata del cittadini per il servizio dei lavoro e' fatta per precetto personale o per manifesto.
Art. 8. Cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro. Il cittadino cessa dalla condizione di mobilitato per il servizio del lavoro; a) per smobilitazione dell'ente da cui dipende, salvo il caso previsto dal primo comma dell'art. 5; b) per licenziamento; c) per accoglimento di richiesta da esso avanzata. Sulla proposta di licenziamento o sulla richiesta di cessazione dal servizio del lavoro decide l'organo di assegnazione, sentita, l'Amministrazione che esercita la vigilanza sul funzionamento dell'ente. Tuttavia, ove ricorrano motivi disciplinari, di gravita' tale da rendere improseguibile il rapporto di lavoro, il licenziamento puo' essere deciso ed attuato direttamente dall'ente presso il quale il mobilitato presta servizio. Nei riguardi dei cittadini mobilitati per il servizio del lavoro presso il Partito Nazionale Fascista e le Amministrazioni statali, la facolta' di procedere al licenziamento e di decidere sulla richiesta di cessazione dal servizio del lavoro spetta all'Amministrazione interessata; nei riguardi dei dipendenti degli stabilimenti ausiliari, la facolta' suddetta spetta al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.
Art. 9. Mobilitazione degli enti per il servizio del lavoro. La mobilitazione per il servizio del lavoro delle pubbliche amministrazioni, dei pubblici servizi, degli enti e delle imprese, indicati nell'art. 2, e' ordinata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati o della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in ogni caso con il Ministro per le corporazioni. Sono eccettuati gli stabilimenti privati di produzione per la guerra, i quali divengono mobilitati per il servizio del lavoro per effetto del decreto del Sotto segretario di Stato per le fabbricazioni di guerra che li dichiara ausiliari. La mobilitazione per il servizio del lavoro puo' essere limitata ad una parte dell'ente o stabilimento. Nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, o del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, deve essere indicato il giorno a partire dal quale decorrono per l'ente o stabilimento gli effetti della mobilitazione per il servizio del lavoro.
Art. 10. Comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente o stabilimento. Il dirigente o comunque chi e' preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro deve dare comunicazione del decreto di mobilitazione al personale che ne fa parte. La comunicazione e' fatta mediante affissione, nell'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, ovvero mediante diretta partecipazione.
Art. 11. Sicurezza delle installazioni industriali ed impianti vari. Agli enti indicati nell'art. 2, mobilitati per il servizio del lavoro, possono essere imposte, dall'Amministrazione alla cui vigilanza sono soggetti o dalla Commissione Suprema di difesa, misure atte a garantire la sicurezza delle installazioni.
Art. 12. Smobilitazione degli enti. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in qualsiasi momento, ordina, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati o della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in ogni caso con il Ministro per le corporazioni, la smobilitazione degli enti. La smobilitazione degli stabilimenti ausiliari si verifica, invece, con la revoca, da parte del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, del decreto di ausiliarieta'. La smobilitazione puo' essere limitata ad una parte dell'ente o stabilimento. Nel decreto di smobilitazione o nella revoca del decreto di ausiliarieta' deve essere indicata la data di smobilitazione dell'ente o stabilimento.
Art. 13. Piano di mobilitazione per il servizio del lavoro. Hanno l'obbligo di tenere il piano di mobilitazione, di cui agli articoli 9 e 14 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, le pubbliche amministrazioni ed i pubblici servizi, nonche' le imprese e gli enti per il cui funzionamento sono comunque ammesse esenzioni dal servizio alle armi. Il regolamento determina le persone appartenenti alle pubbliche amministrazioni, ai pubblici servizi, agli enti e imprese, cui incombe l'obbligo della tenuta del piano di mobilitazione e da' le modalita' per la compilazione.
Art. 14. Autorita' preposte al servizio del lavoro. Sono preposti al servizio del lavoro: a) il Partito Nazionale Fascista; b) il Ministero delle corporazioni. Il Partito Nazionale Fascista provvede al censimento ed all'addestramento dei cittadini soggetti per legge al servizio del lavoro. Il Ministero dello corporazioni provvede all'assegnazione ed alla chiamata dei cittadini medesimi per il servizio del lavoro. Il Ministero dell'interno collabora con il Partito Nazionale Fascista e con il Ministero delle corporazioni all'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, sia mediante i suoi organi centrali sia a mezzo dei prefetti e dei comuni.
Art. 15. Organi del servizio del lavoro. Sono organi del Partito Nazionale Fascista, per il servizio del lavoro: il Centro nazionale del servizi del lavoro, i Centri federali del servizio del lavoro i Centri di censimento del servizio del lavoro. Sono organi periferici del Ministero delle corporazioni, per il servizio del lavoro, i prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.
Art. 16. Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, delle Provincie, dei Comuni, del Governatorato di Roma e degli enti pubblici a carattere nazionale, l'assegnazione e la chiamata in servizio del lavoro presso altri enti sono disposte dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con l'Amministrazione centrale competente, salvo per quanto riguarda il personale dipendente da Amministrazioni ferroviarie, per il quale i relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per le comunicazioni.
Art. 17. Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro dei cittadini in servizio scolastico. Nei riguardi dei cittadini in servizio scolastico, la assegnazione ai corsi di addestramento e la chiamata in servizio del lavoro, disposte nel corso dell'anno scolastico, sono effettuate d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, tenendo conto delle esigenze della scuola.
Art. 18. Provvedimenti relativi al movimento del personale degli stabilimenti ausiliari. I provvedimenti relativi al movimento, pel servizio del lavoro, del personale addetto o da adibire a stabilimenti ausiliari sono adottati dal Ministero delle corporazioni, di intesa con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, o dai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, sentite le competenti delegazioni del Sottosegretariato predetto.
Art. 19. Comunicazioni alla Commissione Suprema di difesa. Il Partito Nazionale Fascista ed il Ministero delle corporazioni comunicano alla Commissione Suprema di difesa, per la necessaria azione di coordinamento, i problemi emergenti dall'applicazione della presente legge, con particolare riguardo ai rapporti tra il servizio del lavoro e il servizio militare.
Art. 20. Chiamate di controllo. Il Partito Nazionale Fascista, attraverso i propri organi del servizio del lavoro, puo' disporre, in qualsiasi momento, chiamate di controllo dei cittadini soggetti al servizio del lavoro.
Art. 21. Corsi di addestramento. I cittadini soggetti al servizio del lavoro hanno l'obbligo di frequentare i corsi di addestramento cui sono assegnati.
Art. 22. Condizione d'impiego e di lavoro e trattamento economico dei mobilitati per il servizio del lavoro. Il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, con il Ministro per le finanze, con gli altri Ministri interessati e con il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, stabilisce la regolamentazione generale delle condizioni d'impiego e di lavoro e del trattamento economico delle diverse categorie dei mobilitati per il servizio del lavoro e dei militari eventualmente comandati in servizio del lavoro.
CAPO II.
Disposizioni penali.
Art. 23. Mancata presentazione alle chiamate di controllo. Chiunque non ottempera, senza giusto motivo, alle chiamate di controllo disposte a' sensi dell'art. 20 e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.
Art. 24. Sottrazione agli obblighi di addestramento. Chiunque, essendo assegnato a frequentare i corsi di addestramento previsti dall'art. 21, non ottempera agli obblighi inerenti a tale assegnazione, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Art. 25. Mancata presentazione in servizio. Il mobilitato per il servizio del lavoro che non si presenta, senza giusto motivo, ad assumere il servizio al quale e' stato destinato, nei tre giorni successivi a quello prescritto, e' punito con la reclusione fino ad un anno
Art. 26. Abbandono o mancata riassunzione del servizio. II mobilitato per il servizio del lavoro che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre tre giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefissogli, e' punito con la reclusione, fino a due anni. La stessa pena si applica al mobilitato per il servizio del lavoro comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendo legittimamente assente, non lo riprende, senza giusto motivo, entro ventiquattro ore dalla cessazione del motivo di assenza.
Art. 27. Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti. Il mobilitato per il servizio del lavoro che, al fine di turbare la organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi, imprese, attivita', ai quali sia addetto, impedisce od ostacola in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a quattro anni. Se dal fatto deriva grave danno, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto e' commesso a danno di pubbliche amministrazioni, enti, servizi o imprese mobilitati a' sensi dell'art. 9, la pena e' della reclusione fino a cinque anni nel caso previsto dal primo comma, e della reclusione da due a sette anni nel caso previsto dal secondo comma.
Art. 28. Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo. Il mobilitato per il servizio del lavoro che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio contravvenendo a disposizioni o ad ordini dei propri superiori, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto e' derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.
Art. 29. Inosservanza dell'obbligo di tenere il piano di mobilitazione per il servizio del lavoro. Chiunque, incaricato della tenuta del piano di mobilitazione previsto dall'art. 13, omette di redigerlo di tenerlo aggiornato, e' punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.
Art. 30. Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione dell'ente. Il dirigente o chi comunque e' preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro che omette di comunicare al personale dipendente il decreto di mobilitazione entro il termine prescritto, o, se non e' stato prescritto alcun termine, in quello di tre giorni dalla comunicazione ricevuta, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della multa fino a lire cinquemila.
Art. 31. Impiego indebito dell'esentato dal servizio militare. Chiunque, senza autorizzazione dell'autorita' competente, impiega l'esentato dal servizio militare per servizio del lavoro, in mansioni diverse da quelle che hanno determinato tale esenzione, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 32. Violazioni di disposizioni dell'autorita' statale da parte di dirigenti di enti o stabilimenti. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni il dirigente o preposto ad un ente, impresa o stabilimento mobilitato a' sensi dell'art. 9, il quale: a) ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dall'autorita' statale che ha provocato la mobilitazione per il servizio del lavoro dell'ente, relativi all'attivita' dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto; b) presenta all'autorita' competente domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantita' superiore o diversa da quella necessaria o sufficiente; c) aliena le materie o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta autorita', ovvero li utilizza per produzioni o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi; d) omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacita' produttiva; e) procede senza autorizzazione dell'autorita' predetta, o del Ministero delle corporazioni nei casi regolati dal Regio decreto-legge 18 novembre 1929- VIII, n. 2488, e dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e successive modificazioni, a trasformazioni di lavorazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti stessi ovvero di macchinari esistenti in tali stabilimenti. Se i fatti previsti dalle lettere b) e c) sono commessi dai dirigenti di enti, imprese o stabilimenti privati diversi da quelli sopraindicati, la pena e' della reclusione da un mese a due anni.
Art. 33. Violazioni, di disposizioni relative alla sicurezza delle installazioni. I dirigenti degli enti indicati nell'art. 11, che contravvengono alle disposizioni emanate a' sensi dell'articolo stesso, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni. Alla stessa pena sono soggette le persone incaricate della sicurezza delle installazioni, quando omettano l'osservanza degli ordini allo stesso scopo impartiti dall'autorita' competente o dai dirigenti responsabili.
Art. 34. Inosservanza delle norme regolamentari e degli ordini impartiti dalle autorita' preposte al servizio del lavoro. Chiunque non osserva i provvedimenti legalmente dati dagli organi preposti al servizio del lavoro o dall'autorita' che ha la vigilanza sugli enti mobilitati a' sensi dell'art. 9, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seimila, salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato. Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico puo' essere stabilita, per la violazione di norme da esso prevedute, la pena dell'arresto sino a sei mesi o quella dell'ammenda sino a lire seimila.
Art. 35. Circostanza aggravante per il Concorso di pena. Se il fatto costituente reato a norma del presente testo unico e' commesso previo accordo tra due o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Art. 36. Limiti di applicazione. Le disposizioni degli articoli 26, 27 e 32 non si applicano agli appartenenti a stabilimenti statali o privati ausiliari di produzione per la guerra, per i quali restano ferme le disposizioni degli articoli 243, 250 e 251 del Codice penale militare di pace.
Art. 37. Giudice competente. La cognizione dei reati preveduti dal presente testo unico, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 23, 24, 29 e 32, ultimo comma, che sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, appartiene ai tribunali militari. Se trattasi di reati commessi da minori degli anni diciotto, si applicano, in ogni caso, le disposizioni del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, numero 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835.
CAPO III.
Disposizioni disciplinari.
Art. 38. Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali. Per personale di ruolo delle Amministrazioni statali mobilitate a' sensi dell'art. 9, le sanzioni previste dagli ordinamenti generali e speciali per le infrazioni disciplinari, commesse in servizio o a causa di servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo. L'autorita' competente a infliggere le punizioni disciplinari secondo i criteri normali, se ritiene che debba farsi luogo all'aumento preveduto dal comma precedente, rimette la decisione all'autorita' superiore cui spetta eventualmente il potere di infliggere la piu' grave punizione.
Art. 39. Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali. Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, mobilitato per il servizio del lavoro, e' soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente. Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro, alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione, e' sostituita la multa sino a lire cinquemila.
Art. 40. Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente da enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti. Per il personale dipendente dagli enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti mobilitati per il servizio del lavoro, le sanzioni previste dai rispettivi regolamenti o contratti collettivi di lavoro, per infrazioni disciplinari commesse in servizio o fuori servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi, e, se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo. Qualora i regolamenti manchino o non dispongano, il Ministro che ha promosso la mobilitazione dell'ente, servizio, impresa o stabilimento, o la Commissione Suprema di difesa se la proposta e' partita da quest'ultima, provvede, d'intesa con il Ministro per le corporazioni, alla emanazione di apposite norme disciplinari, da valere per il periodo della mobilitazione. Qualora manchino i contratti collettivi di lavoro, provvede alla emanazione delle norme, di cui al precedente comma, il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro che ha promosso la mobilitazione dell'ente, servizio, impresa o stabilimento, o con la Commissione Suprema di difesa se la proposta e' partita quest'ultima, sentite le associazioni sindacali di categoria.
Art. 41. Applicabilita' delle punizioni disciplinari militari. Gli appartenenti o dipendenti degli stabilimenti statali di produzione per la guerra e degli stabilimenti privati ausiliari, se di sesso maschile e di eta' non inferiore ai sedici anni, sono soggetti, d'ordine della autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, anche alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare.
Art. 42. Sanzioni disciplinari per ogni altro mobilitato per il servizio del lavoro. Per le infrazioni disciplinari commesse dal mobilitato per il servizio del lavoro, fuori dei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40, si applica la multa fino a lire mille.
Art. 43. Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati. L'Amministrazione dello Stato che ha promossa la mobilitazione dell'ente o stabilimento a' sensi dell'articolo 9, o il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, nel caso di stabilimenti ausiliari, puo', per le violazioni di legge, ovvero di disposizioni generali o particolari da esso emanate, infliggere ai dirigenti degli enti e stabilimenti stessi, secondo la gravita' della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari; a) censura; b) sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato; c) sostituzione nell'ufficio o nel servizio; d) allontanamento dall'ente, impresa o stabilimento. Al posto della persona sostituita, l'autorita' che emette il provvedimento puo' nominare un commissario straordinario di sua scelta, conferendogli i necessari poteri tecnici ed amministrativi per assicurare la regolarita' della produzione.
CAPO IV.
Disposizioni finali.
Art. 44. Precedenti denominazioni. Le locuzioni «mobilitazione civile», «servizio civile», «ente civilmente mobilitato» e «mobilitato civile», contenute nelle disposizioni vigenti e nei provvedimenti ad esse relativi, sono a tutti gli effetti rispettivamente sostituite dalle seguenti: «mobilitazione per il servizio del lavoro», «servizio del lavoro», «ente mobilitato per il servizio del lavoro» e «mobilitato per il servizio del lavoro». Mussolini Vidussoni Ricci
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