LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 1149 – Conversione in Legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII,
n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
E’ convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, sulla “Disciplina della raccolta dei materiali metallici di ricupero, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TITOLO PRIMO
Materiali metallici ferrosi

Art. 1
Chiunque sia in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili,
siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa, in quantità superiore ai chilogrammi 200, deve farne denuncia, nei modi indicati nel successivo art. 4 entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 28 ottobre 1941-XIX
Chiunque nel corso del mese viene in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici
usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa (ghisa ed acciaio comuni e legati), in quantità complessiva superiore ai 200 chilogrammi, deve farne denuncia nei primi sette giorni del mese successivo.
Nella denuncia sì devono indicare distintamente con il relativo peso:
a) i rottami da forno;
b) i rottami riutilizzabili;
c) i prodotti siderurgici usati reimpiegabili, non più in opera oppure ancora in opera, ma non più in funzione, con la denominazione dei settori siderurgici nei quali possono essere classificati.
La ghise e gli acciai legati devono essere indicati a parte nella denuncia col rispettivo peso, sempre distintamente per categorie a), b) e c).
La denuncia deve contenere anche i dati relative ai materiali ceduti durante il mese a ditte regolarmente autorizzate dall’Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa (Campfond).
Art. 3
Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per rottami da forno:
i materiali di ghisa, ferro ed acciaio che nello stato in cui si trovano non possono essere ulteriormente utilizzati
senza fusione.
Ai rottami da forno sono equiparati i cascami aventi contenuto ferroso provenienti da lavorazione di minerale;
b) per rottami riutilizzabili:
i materiali di ferro ed acciaio che, pur non essendo più servibili per l’uso a cui erano destinati, possono essere
riutilizzati mediante adattamenti e modifiche;
i ritagli di latta, lo scatolame stagnato e i materiali di ferro stagnato, qualunque sia lo stato nel quale si
trovano:
i cascami di ferriere ed acciaierie, che possono essere riutilizzati senza essere sottoposti né a fusione né a
laminazione;
c) per prodotti siderurgici usati reimpiegabili;
i materiali di ferro ed acciaio, classificabili in uno dei normali settori siderurgici (profilati, rotaie e rotaiette,
lamiere, tubi, ecc.) che, pur essendo stati usati, possono essere ancora reimpiegabili nello stato in cui si
trovano anche se tuttora in opera, ma non più in funzione;
d) per ghisa ed acciai legati:
i materiali di ghisa ed acciaio contenenti i seguenti elementi leganti in misura superiore a quella per ciascuna indicata:
Nichelio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 %
Cromo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 %
Molibdeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 %
Cobalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 %
Vanadio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 %
Tungsteno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 %
Manganese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 %
Silicio (negli acciai) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 %
” (nelle ghise) . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 %

Art. 4
Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 devono essere fatte:
dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti pubblici, dagli stabilimenti industriali, ausiliari o non, e dai
commercianti e ditte commerciali direttamente all’Ufficio staccato del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni
di guerra presso l’Ente distribuzione rottami in Milano;
da ogni altro detentore alla stazione dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione i materiali si trovano.
Le stazioni dei carabinieri Reali trasmettono le denuncie al predetto Ufficio staccato entro il 20 di ogni mese.

Art. 5

I materiali di cui agli articoli 1 e 2 devono essere opportunamente selezionati e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della
denuncia, con gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge.
Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall’Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio
nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa (Campfond) che provvedono all’acquisto
e concentramento dei materiali stessi, avvalendosi delle organizzazioni da essi dipendenti. L’Ente ed
il Consorzio anzidetti possono autorizzare i detentori dei materiali e cederli direttamente a ditte da essi espressamente
designate.
Il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra può, in casi eccezionali, specificatamente designare
anche persone od enti, diversi da quelli di cui al comma precedente, per il ritiro dei materiali indicati
nell’articolo 3, lettera c).
I prezzi di acquisto sono fissati dal Ministero dalle corporazioni. Essi non possono superare i prezzi del materiale nuovo.
Art. 6
I rottami riutilizzabili ed i prodotti siderurgici usati reimpiegabili sono assegnati direttamente dal Sottosegretariato
di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale l’Ente distribuzione rottami comunicherà mensilmente
le esigenze.
I rottami da forno, sia comuni che legati sono assegnati direttamente dall’ Ente distribuzione rottami.
Il riutilizzo dei rottami e il reimpiego dei prodotti siderurgici usati da parte dei detentori possono essere
consentiti in via eccezionale e soltanto in ad autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni
di guerra, al quale vanno rivolte le relative richieste.
TITOLO SECONDO
Materiali metallici non ferrosi
Art. 7
Chiunque sia o venga in possesso di rottami metallici non ferrosi e loro residuati di ceneri, fanghi, scorie
e simili, ovvero di pani di seconda fusione di tali metalli, in quantità complessiva superiori a 2 chilogrammi
per ogni specie di metallo, ha l’obbligo di farne denuncia ai sensi degli articoli 1 e 2.
Nella denuncia. si devono indicare distintamente le varie specie di metalli col rispettivo peso.
Art. 8
Agli effetti del presente decreto si considerano metalli non ferrosi i seguenti: rame, stagno, zinco, alluminio,
piombo, nichelio, magnesio e loro leghe e residuati; per rottami metallici non ferrosi, poi, si intendono:
a) i materiali metallici non ferrosi in cascame di lavorazione;
b) i materiali metallici non ferrosi di qualsiasi provenienze che nello stato in cui si trovano sono inservibili
per l’uso cui erano destinati;
c) i materiali metallici non ferrosi usati, riutilizzabili o reimpiegabili, che non siano più in opera o che, essendolo,
non sono più in funzione.
Art. 9
I materiali di cui all’art. 7 devono essere conservati separatamente per ciascuna specie o lega e tenuti a disposizione
del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal
giorno della denuncia a tutti gli effetti di legge.
Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall’Ente distribuzione rottami, il quale provvede
alla disciplina della raccolta e della distribuzione dei rottami metallici non ferrosi mediante l’apposita Sezione
metalli non ferrosi.
Alla assegnazione dei rottami metallici non ferrosi provvede il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni
di guerra, il quale può anche autorizzare gli stabilimenti, che producono rottami in cascami di lavorazione,
a rigenerarli direttamente, se provvisti di attrezzatura autorizzata.
Il prezzo base d’acquisto dei rottami metallici non ferrosi è fissato dal Ministero delle corporazioni.
TITOLO TERZO
Disposizioni comuni
Art. 10
I macchinari di ogni genere e tipo, all’atto della loro demolizione, sono sottoposti alla disciplina di cui a1
presente decreto, ed i materiali risultanti devono essere denunciati a termini degli articoli 2 e 7.

Art. 11
Qualsiasi atto di acquisto, vendita o cessione dei materiali di cui al presente decreto, compiuto in contravvenzione
agli obblighi previsti dal decreto stesso, è nullo.
Chiunque omette la denuncia prevista dagli articoli 1, 2 e 7 o presenta denuncia infedele o incompleta, o
comunque viola le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6 ,7, 9 e 10, è punita con l’arresto da tre mesi a tre anni e
con l’ammenda dal triplo al quintuplo del valore del materiale oggetto della infrazione e comunque non inferiore
a lire 500.
Se il colpevole ha agito per conto di una ditta industriale o commerciale, l’ammenda non è inferiore a lire
2000.
Ove si tratti di quantità non superiore a 400 chilogrammi di materiale ferroso od a 5 chilogrammi di materiale
non ferroso, la pena, nel caso previsto dal 2° comma, è dell’ammenda dal doppio al quintuplo del valore
del materiale stesso, ed in ogni caso non inferiore a lire 200 né superiore a lire 1000.
Art. 12
Il R. decreto-legge 26 ottobre 1939-XVIII, n, 1751, concernente la disciplina della raccolta dei rottami di ferro, convertito nella legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 202, è abrogato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello
Stato.
Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI – GRANDI – RICCI
Visto, il Guardasigilli: Grandi

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