R.D. 11 luglio 1941, n. 1161.
Norme relative al segreto militare.

§ 34.1.1 – R.D. 11 luglio 1941, n. 1161.  Norme relative al segreto militare. (G.U. 30 ottobre 1941, n. 257)

 

Art. 1. Notizie di cui è vietata la divulgazione

E’ vietata, ai sensi e per gli effetti degli art. 256, secondo capoverso, 258 e 262 del codice penale, e per la parte che concerne le amministrazioni militari e gli enti statali preposti alla vigilanza della produzione industriale bellica, la divulgazione, all’interno e all’estero, delle notizie indicate nell’allegato al presente decreto.

Mediante separati provvedimenti da portarsi a conoscenza del pubblico ed anche con semplice diffida agli interessati qualora il divieto debba imporsi soltanto a determinati enti e persone, l’autorità competente può estendere il divieto di divulgazione anche a notizie non indicate nell’allegato.

Art. 2. Obbligo del segreto per gli appartenenti ad amministrazioni pubbliche e private

In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell’autorità competente, per notizie non indicate nell’allegato al presente decreto o dai successivi atti di aggiornamento, è vietata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra menzionate, agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari o civili e alle ditte fornitrici di opere militari o di materiale militare o comunque interessante l’efficienza bellica del paese, la divulgazione di notizie riservate riferibili a materiale o avvenimenti interessanti l’efficienza bellica dello Stato, ovvero interessanti le operazioni militari in progetto o in atto, e la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare.

Il divieto della divulgazione concerne sia i materiali esistenti in servizio o già finiti, sia quelli in costruzione, in esperimento, in progetto, allo studio, anche se ancora non presentati all’autorità militare.

Art. 3. Prevalenza del carattere segreto

Il divieto di divulgazione delle notizie indicate nell’articolo precedente e nell’allegato non esclude che, agli effetti della legge penale, talune di esse possano costituire segreti, anzichè semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, quando ne ricorrano gli estremi ai sensi della stessa legge penale.

Art. 4. Deroghe al divieto di divulgazione

Il divieto di divulgazione, previsto per le notizie indicate nell’allegato e per quelle contemplate dall’art. 2, è considerato inesistente, agli effetti della legge penale, quando dall’autorità militare o dalla commissione suprema di difesa o dall’autorità statale preposta alla vigilanza della produzione industriale bellica, per la parte di rispettiva competenza, sia stata concessa, in deroga ad esso, particolare autorizzazione a procurasi o a far conoscere a determinate persone, o a divulgare sotto speciali condizioni, per uno scopo determinato, le notizie medesime.

Anche gli enti statali o parastatali, che intendano o debbano per qualsiasi motivo provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni, che comprendano, in tutto o in parte, o illustrino, con fotografie o rilievi, dati riferibili, sia pure in forma generica, a quelle contemplate dal presente decreto o in altri provvedimenti aventi il medesimo oggetto, emessi dall’autorità competente, devono chiedere preventiva autorizzazione alle amministrazioni centrali militari; ovvero, per la parte di loro competenza, alla commissione suprema di difesa o all’autorità statale preposta alla vigilanza sulla produzione industriale bellica, salvo che sia diversamente stabilito da altre particolari disposizioni.

Le autorizzazioni hanno valore esclusivamente per le notizie per le quali sono state concesse, e soltanto per il concessionario, il quale deve valersene per lo scopo dichiarato ed osservare le condizioni imposte. I terzi che vengono a conoscenza delle notizie medesime in base alla suddetta autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgarle o portarle a conoscenza di altri.

Le domande per ottenere le autorizzazioni indicate in questo articolo sono, in ogni caso, presentate alla commissione suprema di difesa (segreteria generale) la quale, se il provvedimento non è di sua competenza, trasmette la domanda all’autorità competente.

Art. 5. Cautele per la tutela del segreto e della riservatezza

Le persone che hanno comunque in consegna materiale di carattere segreto (atti, documenti, fotografie, disegni, modelli e simili ed altri oggetti in genere) devono essere, nominativamente, designate dai ministeri competenti o dalle altre autorità statali interessate.

Esse sono responsabili della conservazione del materiale e della tutela del segreto.

Il numero delle persone a conoscenza del segreto deve essere il più ristretto possibile, e a ciascuna di esse è comunicata soltanto la parte strettamente indispensabile.

La consegna, anche temporanea, di materiale di carattere segreto, è fatta esclusivamente contro ricevuta.

Il materiale segreto è protetto contro il furto, la manomissione e le indiscrezioni. Esso è custodito in casseforti corazzate, separatamente dal materiale comune, o in armadi tenuti in locali con chiusura di sicurezza. Non deve mai essere lasciato a portata di estranei.

Sono tenuti elenchi riepilogativi di detto materiale e devono essere praticati frequenti controlli per verificarne l’esistenza e la regolare conservazione.

In caso di smarrimento, furto, manomissione od altro, devono essere subito informate, con il mezzo più sollecito e con le dovute cautele, le autorità da cui proviene il materiale vincolato al segreto, nonché le autorità locali di polizia, per le ulteriori azioni dell’organo competente secondo le norme di polizia militare.

Opportune cautele devono essere adottate anche per la tutela di materiale e notizie aventi soltanto carattere di riservatezza.

Art. 6. Persone da escludere da incarichi che comportano la conoscenza di notizie segrete

Dai lavori, impieghi od incarichi, l’espletamento dei quali comporti la conoscenza di notizie segrete, devono essere esclusi coloro che, per qualsiasi motivo, non diano sicura garanzia agli effetti della conservazione del segreto.

Art. 7. Estensione dell’obbligo del segreto

Indipendentemente dalle persone indicate nell’art. 5, è tenuto all’osservanza delle presenti norme ed è responsabile di ogni infrazione alle stesse, chiunque, per ragione della sua carica, impiego, professione o servizio, ovvero in occasione dell’esercizio di essi, venga a conoscenza di notizie di carattere segreto o riservato, anche se non gli sia stata affidata la particolare custodia del materiale ad esse inerente.

Art. 8. Autorità competente ad assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela del segreto

Spetta ai singoli ministeri e al sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra di curare l’osservanza delle presenti norme da parte dei loro organi, nonché degli enti o delle persone comunque sottoposte alla loro ingerenza o controllo con facoltà di adottare le ulteriori misure che ritengano necessarie per la tutela del segreto.

Art. 9. Abrogazione delle norme preesistenti

Sono abrogati i regi decreti 28 settembre 1934-XII, n. 1728 e 5 dicembre 1935-XIV, n. 2311.

Art. 10. Applicazione del decreto

Il presente decreto si applica anche nei territori dell’Africa italiana e nei possedimenti.

 

 

Allegato

Elenco delle materie di carattere militare, o comunque concernenti l’efficienza bellica del paese, di cui nell’interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie

 

1. Ordinamento e dislocazione delle forze armate, sia in pace sia in guerra.

Formazione, costituzione, composizione e dislocazione di unità e di reparti, loro spostamenti sia temporanei sia permanenti; forza numerica dei reparti, tabelle di equipaggiamento delle navi, numero e tipo delle armi; mezzi e aeromobili in assegnazione; ordinamento, sede e costituzione dei comandi e dei servizi e loro funzionamento; ordinamento, sede e funzionamento degli organi per la difesa e protezione antiaerea; grandi trasporti di truppe, materiali e quadrupedi.

 

2. Efficienza ed impiego delle forze armate.

Esercitazioni e manovre delle forze armate e forme di cooperazione fra esse: incidenti durante le esercitazioni; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; rapporti relativi. Grado di addestramento e di allevamento del personale; situazione morale e materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possano influire sulla loro efficienza; entità delle perdite, impiego del naviglio mercantile in guerra.

 

3. Preparazione delle forze armate.

Programmi degli apprestamenti militari terrestri; programmi navali ed aeronautici; caratteristiche del progetto; costruttive, di armamento, di allestimento e funzionamento dei mezzi (carri armati, navi, velivoli); dati fondamentali relativi ad essi (velocità, autonomia, protezione, stabilità, potenza degli apparati motori) ed al loro impiego; risultati conseguiti, deficienze ed avarie, modifiche proposte ed effettuate. Particolari di costruzione: funzionamento ed installazione del materiale in uso od esperimento presso le forze armate, ed in particolare: sulle armi, munizionamento, esplosivi, mezzi tecnici, radiotelegrafici, radiotelefoni, idrofonici, ottici, per la scoperta e la difesa subacquea ed aerea; sui motori; sugli strumenti di navigazione e di sincronizzazione; sulle sostanze speciali (incendiarie, fumogene, nebbiogene, aggressive); sulle sistemazioni per il munizionamento; sugli strumenti per il tiro ed il lancio di siluri e bombe; sugli apparati fotografici, sui carburanti specialissimi; sulle sistemazioni aeronautiche a bordo delle navi da guerra e da commercio; sulle tavole di tiro ed efficienza dei proiettili; sugli automezzi ed imbarcazioni speciali (per traino e trasporto cannoni, mitragliatrici, aggressivi chimici, essenze, lubrificanti e simili). Studi, applicazioni di nuovi ritrovati scientifici, procedimenti di produzione, esperienze, collaudo, incidenti durante l’uso e l’esperimento dei mezzi e del materiale, avarie e distruzioni. Armamento del naviglio mercantile in guerra.

 

4. Metodi ed impianti di comunicazione per le forze armate.

Tecnica dei sistemi per le comunicazioni radiotelegrafiche, radiogoniometriche, radiofoniche, con segnali ottici e con mezzi invisibili; reti telegrafiche e telefoniche, reti costiere militari.

 

5. Mezzi ed organizzazione dei trasporti.

Impianti ferroviari militari o di interesse militare; organizzazioni ferroviarie nelle zone prossime alla frontiera o alla costa; linee ferroviarie di grande traffico (stato di efficienza, particolari costruttivi, opere d’arte, impianti di stazione e di blocco, piani caricatori, mezzi di esercizio, frequenze massime dei treni); centri e nodi ferroviari, raccordi con stabilimenti di produzione, con depositi o magazzini militari o d’interesse militare; fonti di energia per il funzionamento delle ferrovie (scorte combustibili solidi e liquidi, centrali elettriche, sottostazioni di trasformazione, condutture di alimentazione). Nuove costruzioni, miglioramenti, ampliamenti, modificazioni a linee ferroviarie di interesse militare. Officine di costruzioni ferroviarie; loro attrezzatura e produzione; dotazioni di materiale rotabile; depositi di materiali vari ferroviari. Consistenza del materiale automobilistico in distribuzione ad enti militari; specie, efficienza ed ubicazione dei magazzini destinati a ricoverarlo; capacità rispettiva. Teleferiche militari o d’interesse militare. Impianti portuali d’interesse militare, organizzazione delle linee di navigazione marittima o aerea in relazione alle esigenze militari; organizzazione dei trasporti automobilistici d’interesse militare.

 

 6. Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle forze armate.

Natura, quantità di armi, velivoli, motori, munizioni, esplosivi e materiali di qualsiasi altro genere dovunque accantonati, depositati e conservati e comunque appartenenti alle forze armate dello Stato, comprese le sostanze aggressive interessanti il servizio chimico militare. Dotazioni di mobilitazione riguardanti l’armamento, il munizionamento, l’equipaggiamento di reparti, servizi, unità delle forze armate, consistenza dei servizi di mobilitazione, disponibilità e scorte esistenti o da costituire all’atto della mobilitazione a cura delle amministrazioni militari .

 

7. Fortificazioni, basi ed impianti delle forze armate.

Opere di fortificazione (permanenti, semipermanenti, campali); apprestamenti difensivi in genere; postazione di artiglierie, strade militari e di interesse militare; basi navali e punti d’appoggio costieri; stazioni di vigilanza costiera; impianti aeronautici, efficienza, ampliamenti, migliorie degli aeroporti ed idroscali armati e dei campi e specchi d’acqua di fortuna, siano essi adibiti a scopi militari, sia ad uso della navigazione aerea civile. Caserme, baracche, ricoveri, rifugi, stabilimenti militari (arsenali, fabbriche d’armi, di aggressivi chimici, proiettifici, polverifici, stazioni di carica per sommergibili, depositi munizioni e materiali, di combustibili, di carburanti). Incidenti di notevole gravità e relative cause, nei depositi ed impianti sopraddetti.

 

8. Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia.

Stabilimenti di preminente interesse militare, per la preparazione bellica del paese perché adibiti alla produzione di armi, munizioni, esplosivi, navi, velivoli e materiale aeronautico, materie chimiche ed aggressivi chimici, autoveicoli, derrate e materiali vari per conto di amministrazioni militari. In particolare dati relativi alla qualità e specie dei materiali prodotti, qualità e quantità delle materie prima impiegate, maestranze impiegate, produzione a regime normale ed intensivo, attrezzatura, potenzialità degli impianti, metodi di lavorazione. Fotografie o altre rappresentazioni prospettiche di impianti di stabilimenti industriali di produzione bellica con notizie o particolari topografici aventi riferimento al terreno circostante, atti ad individuare l’esatta ubicazione degli impianti medesimi e delle loro opere o installazioni; planimetrie, piante ed ogni altra rappresentazione costruttiva degli stabilimenti di produzione bellica, sia nel loro complesso che nei singoli reparti nonché nelle altre opere o installazioni accessorie, il macchinario di tipo speciale impiegato nella lavorazione del materiale bellico; i particolari tecnici di lavorazioni speciali interessanti la produzione bellica. Bacini ed impianti idroelettrici; dighe di ritenuta, canali, impianti idrovori, acquedotti di particolare importanza ai fini militari; interruzioni predisposte in corrispondenza di opere d’arte (ponti, gallerie, ecc.), predisposizioni di interesse militare per lo svuotamento di bacini montani, incidenti di notevole gravità e relative cause, negli stabilimenti sopraddetti .

 

9. Mobilitazione militare e civile.

Leva: disposizioni per il richiamo alle armi di classi in congedo delle forze armate, consistenza delle forze in congedo, loro utilizzazione in caso di mobilitazione; dispense ed esoneri dai richiami alle armi per mobilitazione; progetti e predisposizioni per la mobilitazione, predisposizioni riguardanti speciali assegnazioni ad unità da mobilitare di personale sia alle armi, sia in congedo. Predisposizioni per i trasporti di radunata. Attribuzioni che, in relazione a quanto stabilito dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, relativa alla “Organizzazione della nazione per la guerra”, e dagli altri provvedimenti che hanno esteso detta legge nei territori dell’Africa italiana e dei possedimenti, sono affidate a particolari organi e cioè: accertamento delle operazioni commerciali relative alla importazione di materie prime destinate a provvedere ai bisogni delle forze armate e della popolazione civile; difesa del traffico del naviglio mercantile in guerra; fabbricazioni di guerra; ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, controllo degli stabilimenti, siano essi statali o privati; incetta e ripartizione delle derrate alimentari, controllo delle industrie alimentari; piani dei consumi da razionare e provvedimenti atti a costituire riserve di derrate; mobilitazione della mano d’opera, predisposizioni per la sostituzione in caso di mobilitazione di personale presso le amministrazioni statali con cittadini esenti da obblighi militari; mobilitazione civile e disposizioni previste dalla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina di guerra e dagli altri provvedimenti che hanno esteso detta legge nei territori dell’Africa italiana e dei possedimenti.

 

10. Pubblicazioni, documenti, atti d’ufficio.

Argomenti tratti da pubblicazioni, documenti, atti d’ufficio elaborati da organi militari, sui quali sia apposta, con qualunque formula, l’indicazione del divieto di divulgazione, nonché da pubblicazioni, documenti, atti di ufficio d’interesse militare elaborati da organi statali o parastatali civili e sui quali sia stata apposta la indicazione suddetta; oppure tratti da pubblicazioni, documenti, atti d’ufficio d’interesse militare elaborati da ditte fornitrici delle forze armate e sui quali l’autorità militare competente abbia stabilito che debba essere apposta, con qualunque formula, l’indicazione del divieto di divulgazione.

Carte topografiche o idrografiche riservate, dati monografici e descrittivi del territorio dello Stato e delle acque territoriali che hanno interesse militare. Esito di indagini relative a delitti di spionaggio, come anche circostanze e fatti emersi nel corso di dibattimenti svoltisi a porte chiuse, inerenti ai delitti stessi.

 

11. Pensiero ed attività del governo.

Direttive, ordinamenti ed attività del regio governo nelle trattative internazionali.

[1] Abrogato dall’art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 31 della L. 9 luglio 1990, n. 185.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 31 della L. 9 luglio 1990, n. 185.

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